Delibera consiliare come atto di indirizzo politico e sua inoppugnabilità autonoma (TAR Puglia n. 783 del 20.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delibera consiliare che esprime un mero indirizzo politico è priva di capacità lesiva, in quanto inidonea a incidere su puntuali situazioni soggettive, e difetta del carattere provvedimentale o consultivo vincolante che solo ne consentirebbe l’impugnazione autonoma. Tale atto non costituisce arresto procedimentale se non dispone l’interruzione del procedimento e non produce effetti sul suo corso. L’attualità della lesione sorge, pertanto, al momento dell’adozione dell’atto applicativo dirigenziale conforme all’indirizzo politico, che soltanto può essere impugnato.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una cava, ambiva a ottenere l’ampliamento della stessa su particelle contermini. L’istanza era stata depositata presso la Regione, competente a definire l’ampliamento, mentre il Comune era coinvolto esclusivamente per la procedura di VIA. Con delibera consiliare, il Comune manifestava l’indirizzo politico di non consentire l’ampliamento della cava. La società impugnava tale delibera, unitamente agli atti presupposti, deducendone l’illegittimità. Il Comune si costituiva eccependo l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, accogliendo l’eccezione comunale. Premesso che la competenza a definire l’istanza di ampliamento appartiene alla Regione e che l’attività demandata al Comune era relativa alla VIA, attività decisoria tecnica di competenza dirigenziale, il Collegio ha osservato che l’atto consiliare gravato ha natura di mero atto di indirizzo politico, privo di capacità lesiva.
Tale delibera, infatti, non è idonea a incidere su puntuali situazioni soggettive e difetta del carattere provvedimentale o consultivo vincolante e ostativo che solo ne avrebbe consentito l’impugnazione autonoma. Il TAR ha escluso che possa configurarsi come atto di arresto procedimentale, poiché non ha disposto l’interruzione del procedimento e non ha prodotto alcun effetto né sulla successiva delibera commissariale, né sul procedimento regionale, che ha proseguito autonomamente.
Il Collegio ha precisato che la delibera non ha inciso sulle determinazioni dirigenziali, delle quali non vi è traccia. Solo laddove l’organo di gestione avesse esercitato il potere in conformità all’indirizzo politico, l’attualità della lesione si sarebbe cristallizzata al tempo dell’atto applicativo dirigenziale, facendo sorgere l’interesse a ricorrere. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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