Difetto sopravvenuto di interesse e cessazione della materia del contendere nel giudizio di annullamento dell’ordine di demolizione: l’accertamento di conformità non contestato determina l’improcedibilità (TAR Campania n. 5052 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza del rilascio dell’accertamento di conformità delle opere oggetto dell’ordine di demolizione, non contestata dalla parte ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La dichiarazione dell’Amministrazione circa l’avvenuta sanatoria non deve essere provata dal Comune quando la parte ricorrente, invitata a verificare, non la contesti nel termine assegnato. La decisione di improcedibilità prevale sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere quando la sanatoria rende inutile la pronuncia sulla legittimità degli atti impugnati. Le spese di lite possono essere compensate per equità, con contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Il Fatto
La ricorrente impugnava due ordinanze di demolizione adottate dal Comune per le medesime opere abusive, l’una ai sensi dell’art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 e l’altra ex art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. Con motivi aggiunti, impugnava anche il silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accertamento di conformità presentata nel 2023. Nel corso del giudizio, il Tribunale aveva disposto una sospensione parziale dell’efficacia dei provvedimenti e un’istruttoria.
In data 22 ottobre 2025, il Comune depositava una memoria con cui comunicava che la ricorrente aveva ottenuto l’accertamento di conformità delle opere, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. All’udienza del 23 ottobre 2025, il difensore della ricorrente dichiarava di non essere a conoscenza del fatto e chiedeva un termine per verificare, concesso dal Tribunale. All’udienza del 16 aprile 2026, nessuna parte era presente e la causa veniva assunta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto che la circostanza del rilascio dell’accertamento di conformità, rappresentata dal Comune, non fosse stata contestata dalla parte ricorrente. Pur rilevando che la sanatoria era stata dichiarata ma non provata dall’Amministrazione, il Collegio ha valorizzato l’assenza di contestazione da parte della ricorrente, la quale, pur avendo ottenuto un termine per verificare, non aveva fornito alcuna replica. Tale comportamento ha indotto il Tribunale a ritenere ormai inutile un approfondimento istruttorio.
Il Collegio ha pertanto escluso la declaratoria di cessazione della materia del contendere, preferendo qualificare l’esito come improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. La sanatoria, infatti, non priva di oggetto la lite, ma fa venir meno l’interesse alla decisione, poiché gli effetti dell’ordine di demolizione sono superati e la pronuncia sul merito non potrebbe produrre alcuna utilità concreta per la ricorrente. Soltanto l’interesse residuo alla tutela risarcitoria o alla contestazione della sanatoria potrebbe giustificare la prosecuzione del giudizio, evenienza non ricorrente nel caso di specie.
Quanto alle spese, il Tribunale ha disposto la compensazione integrale in ragione dello svolgimento e dell’esito del giudizio, ponendo definitivamente il contributo unificato a carico di parte ricorrente. La decisione conclude il giudizio senza un esame nel merito della fondatezza delle censure dedotte contro gli ordini di demolizione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.