Destituzione del poliziotto per accessi abusivi a banche dati (Cons. Stato n. 6489 del 11.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni disciplinari nei confronti di appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, la valutazione espressa dall’Amministrazione dell’Interno integra un apprezzamento di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, oltre che di difetto di istruttoria o di motivazione. Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella opinabile dell’Amministrazione, dovendosi arrestare al limite della plausibilità della scelta compiuta. La circostanza che al dipendente non sia stato contestato il reato di associazione a delinquere o il concorso esterno non preclude la destituzione, quando la condotta accertata in sede penale risulti coerente con il fine di agevolare una consorteria criminale. La motivazione per relationem, che richiama la delibera del Consiglio di Disciplina, unitamente al giudicato penale e ai precedenti disciplinari, giustifica la massima sanzione ai sensi dell’art. 7, comma 2, nn. 1 e 2, del d.P.R. n. 737/1981.

Il Fatto

Il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con decreto del 23 giugno 2023, ha inflitto a un già Ispettore Capo della Polizia di Stato la sanzione della destituzione dal servizio, ai sensi dell’art. 7, comma 2, nn. 1 e 2 del d.P.R. n. 737/1981, con decorrenza dal 30 maggio 2014. Provvedimento adottato sulla base della delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina della Questura di Napoli del 29 maggio 2023, che aveva ricostruito la condotta di accesso abusivo alle banche dati delle forze di polizia per agevolare una consorteria dedita al traffico illecito di autoveicoli.

L’interessato ha impugnato dinanzi al TAR Lazio, che con sentenza della Sezione Prima Quater n. 6962 del 7 aprile 2025 ha respinto il ricorso. Ha quindi proposto appello deducendo la contraddittorietà della motivazione rispetto alle risultanze penali – che non avrebbero mai accertato l’agevolazione di una consorteria – e la manifesta sproporzione della sanzione rispetto ai fatti.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla qualificazione del potere esercitato dall’Amministrazione come espressione di discrezionalità tecnica. In questi ambiti la scelta si fonda su concetti opinabili, sicché il giudice può censurare soltanto l’apprezzamento manifestamente illogico, quello che esula dal perimetro della plausibilità, oppure basato su travisamento dei fatti, carente di istruttoria o di motivazione. Il sindacato di legittimità non può spingersi sino a verificare se il giudice condivida la valutazione dell’Amministrazione, pena lo scivolamento nel merito amministrativo.

La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite civili n. 1013 del 2014 sull’opinabilità degli apprezzamenti tecnici e sull’impossibilità di individuare un parametro giuridico univoco oltre il quale dichiarare l’illegittimità. Da qui la regola operativa: nella giurisdizione di legittimità, salvo le ipotesi di cognizione estesa al merito di cui all’art. 134 c.p.a., il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella amministrativa, quand’anche opinabile, purché plausibile.

Applicando tali coordinate, il Collegio rileva che la sanzione non è né illogica né viziata da travisamento dei fatti. Il decreto ministeriale è motivato per relationem con la delibera del Consiglio di Disciplina, che costituisce parte integrante del provvedimento e che ha ricostruito analiticamente: la condanna in primo grado per accesso abusivo a sistema informatico aggravato (art. 615-ter, comma 2, n. 1 e comma 3, c.p.), la riduzione della pena in appello e l’inammissibilità del ricorso per cassazione. Emerso inoltre che gli accessi avvenivano su sollecito del capo di un’organizzazione dedita al riciclaggio di autoveicoli di elevato valore.

Quanto alla dedotta contraddittorietà, la Corte osserva che l’assenza di contestazione del reato associativo o del concorso esterno non assume rilievo. La locuzione dell’atto – agire “al fine ultimo di agevolare una consorteria dedita al traffico illecito di autoveicoli” – non si pone in contrasto con i fatti accertati: le sentenze di merito hanno qualificato l’imputato come collaboratore esterno del sodalizio e hanno individuato il movente nel fine di aiutare il capo dell’organizzazione. Le risultanze coperte da giudicato penale sono quindi coerenti con la motivazione.

Infine, sul profilo della proporzionalità, il Collegio rileva che i fatti sono di particolare gravità e contrastano con i doveri assunti con il giuramento, arrecando pregiudizio all’immagine dell’Amministrazione della pubblica sicurezza. La gradualità è rispettata alla luce dei precedenti disciplinari: richiamo scritto nel 2004, deplorazione nel 2010 e sospensione dal servizio per due mesi nel 2020, sempre per fatti legati alla frequentazione dello stesso soggetto. L’appello va pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese di giudizio liquidate in € 3.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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