Cessazione della materia del contendere per avvenuto pagamento dell’indennità di esproprio (TAR Puglia n. 767 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza promosso avverso l’inerzia della pubblica amministrazione successiva al passaggio in giudicato di una sentenza del giudice ordinario, l’avvenuto pagamento dell’indennità di esproprio nella quota spettante al ricorrente determina la cessazione della materia del contendere. La dichiarazione in tal senso proveniente dalla parte interessata e la verifica dell’avvenuta esecuzione dell’obbligo satisfattivo comportano l’esaurimento della funzione del giudizio di ottemperanza, che non è volto ad accertare in astratto la fondatezza della pretesa ma a conseguire l’esecuzione coattiva del giudicato. Le spese del giudizio possono essere compensate quando la controversia, innestandosi su una complessa questione successoria, abbia richiesto un particolare approfondimento istruttorio da parte dell’amministrazione, anche presso altri uffici pubblici, al fine di individuare correttamente gli aventi causa e di dare luogo ad un’attività amministrativa legittima.

Il Fatto

La parte ricorrente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza avverso l’inerzia del Comune di Barletta, rimasto inadempiente rispetto ai giudicati formatisi su due sentenze della Corte d’Appello di Bari, che avevano riconosciuto il diritto all’indennità di esproprio in favore degli aventi causa dell’originario proprietario. L’esecuzione degli obblighi nascenti da tali pronunce era rimasta a lungo sospesa, anche in ragione di una vicenda successoria complessa che aveva reso necessario accertare l’effettiva titolarità del credito.

Nel corso del giudizio, l’amministrazione comunale provvedeva a compiere l’attività amministrativa necessaria per il pagamento della quota spettante al ricorrente. Con memoria depositata in data 9 aprile 2026, la parte ricorrente dichiarava l’intervenuta cessazione della materia del contendere, ma le parti controvertevano ancora sulla regolazione delle spese del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, preso atto della dichiarazione della parte ricorrente, ha verificato la sussistenza delle condizioni per dichiarare la cessazione della materia del contendere. L’istituto ricorre quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione tale da eliminare ogni utilità della pronuncia, rendendo l’esito del processo meramente processuale e non satisfattivo. Nel caso di specie, l’avvenuto pagamento dell’indennità in favore del ricorrente ha integrato la piena soddisfazione della pretesa azionata in sede di ottemperanza, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione nel merito.

Il Collegio ha altresì rilevato che la memoria di parte ricorrente era stata depositata ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., norma che consente al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando non vi sia più interesse alla decisione. L’esito processuale è stato pertanto dichiarato senza necessità di esaminare il merito della vicenda espropriativa, ormai definita dai giudicati del giudice ordinario.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, valorizzando la peculiarità della controversia. Il giudizio di ottemperanza si era infatti innestato su una complessa questione successoria, che aveva imposto all’amministrazione comunale un approfondito accertamento istruttorio, anche presso altri uffici pubblici, al fine di individuare correttamente gli aventi causa e provvedere al pagamento in modo legittimo. Tale circostanza, documentata dalla relazione istruttoria depositata in data 24 aprile 2026, ha giustificato la deroga al principio di soccombenza.

Il dispositivo ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensato le spese tra le parti e ordinato l’esecuzione amministrativa della sentenza, con ciò chiudendo definitivamente il contenzioso inerente all’esecuzione del giudicato espropriativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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