Giudizio di ottemperanza e inerzia delle amministrazioni debitrici (TAR Sicilia n. 85 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente assolve l’onere probatorio dimostrando l’esistenza di un titolo esecutivo notificato, passato in giudicato e non spontaneamente eseguito. Sui Ministeri intimati incombe allora, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare l’avvenuto adempimento ovvero l’estinzione del diritto. La mera costituzione in giudizio, non accompagnata da alcuna deduzione sull’adempimento, non vale a contestare il fatto costitutivo e determina l’accoglimento della domanda. Il rinvio della trattazione richiesto dall’amministrazione per definire le modalità di pagamento non è accordato in assenza di circostanze eccezionali, tanto più se la controparte vi si oppone.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 1192/2024, ha condannato in solido il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Ministero della Salute al pagamento in favore del ricorrente di €. 19.022,81, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo. Il titolo è stato notificato il 19.7.2024 ed è passato in giudicato.
Non essendo intervenuto alcun pagamento spontaneo, il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., con nomina di Commissario ad acta, condanna delle amministrazioni alle spese e fissazione dell’ulteriore somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per ogni giorno di ritardo.
La Motivazione della Corte
I Ministeri si sono costituiti con atto di mera forma. La difesa erariale ha poi depositato corrispondenza interna comprovante l’avvio di interlocuzioni finalizzate a definire le modalità di adempimento dell’obbligazione solidale. All’udienza camerale del 13 gennaio 2026 il difensore delle amministrazioni ha chiesto un breve rinvio per consentire il pagamento: il ricorrente si è opposto e la causa è stata posta in decisione.
Il Collegio ha preliminarmente respinto la richiesta di rinvio. L’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. consente la rimessione in decisione solo in presenza di eccezionali ragioni; nel caso di specie non ricorreva alcuna circostanza di tale natura e la parte ricorrente aveva manifestato il proprio dissenso.
Nel merito il ricorso è stato accolto. Sussistono i presupposti dell’ottemperanza: la pretesa si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e definitivo, è decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e non risulta l’esatto e integrale adempimento. Il Collegio applica l’art. 2697 c.c.: fornita dal ricorrente la prova del fatto costitutivo del diritto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., spettava ai resistenti provare l’inefficacia del fatto o l’estinzione del diritto. Essi non hanno dedotto di aver adempiuto né hanno offerto valida giustificazione dell’inadempimento.
La sentenza ordina pertanto ai due Ministeri di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso è nominato sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un dirigente della stessa struttura, che provvederà in via sostitutiva nell’ulteriore termine di novanta giorni. Il Commissario non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nella retribuzione dirigenziale, per applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001.
Il Collegio non ha invece fissato la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., tenuto conto delle difficoltà dell’adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in €. 800,00, oltre oneri di legge.
Nota della Redazione
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