Inclusione a gara di concessione demaniale di circolo senza scopo di lucro: illegittima per difetto di istruttoria e disparità di trattamento (TAR Puglia n. 282 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La classificazione funzionale di un’area demaniale marittima ai fini della sua inclusione in una procedura di evidenza pubblica richiede una istruttoria adeguata che verifichi la concreta natura soggettiva del concessionario e le effettive modalità di fruizione dell’area, senza limitarsi a recepire acriticamente qualificazioni formali. La mancata considerazione della natura di associazione senza scopo di lucro del titolare della concessione, già emersa nel titolo concessorio, e la divergenza di trattamento rispetto a sodalizi con analoghe caratteristiche classificati come non commerciali, integrano i profili del difetto di istruttoria, del difetto di motivazione e della disparità di trattamento.
Il Fatto
Il ricorrente, un circolo aziendale senza scopo di lucro che gestisce uno stabilimento balneare riservato ai dipendenti dell’Acquedotto Pugliese e ai loro familiari in forza di una concessione rinnovata nel 2016, ha impugnato gli atti con cui il Comune di Bari ha classificato la propria concessione demaniale come attività a carattere commerciale lucrativo, inserendola tra le aree da affidare a operatori economici tramite gara. Con motivi aggiunti, ha contestato la determina del 2026 di indizione della procedura competitiva che includeva la sua concessione, deducendo la natura non commerciale della propria attività e la disparità di trattamento rispetto ad altri circoli e associazioni con analoghe caratteristiche, invece classificati come soggetti non commerciali. Il Comune si è costituito eccependo la tardività del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente superato l’eccezione di tardività, richiamando la propria precedente qualificazione delle deliberazioni di Giunta del 2023 e del 2024 come atti di indirizzo privi di autonoma efficacia provvedimentale. Ha tuttavia precisato che tale qualificazione riguardava soggetti che avevano beneficiato di una classificazione favorevole, mentre per il ricorrente, che da quegli atti non aveva ricevuto riconoscimento, la questione della lesività immediata resta aperta e sarà approfondita nel merito.
Nel merito della domanda cautelare, il Collegio ha rilevato che la concessione del ricorrente è stata qualificata, negli atti tecnici sottostanti alla deliberazione di Giunta n. 783 del 2024, come riferibile ad una S.r.l. e inserita tra le aree concedibili per funzioni turistico-ricreative. Tale qualificazione risulta in palese contrasto con la natura di associazione senza scopo di lucro del concessionario, già riconosciuta nel titolo concessorio del 2016.
La posizione del ricorrente non è stata esaminata alla luce della sua concreta natura soggettiva e delle effettive modalità di fruizione dell’area. Il Tribunale ha evidenziato come la corretta qualificazione avrebbe dovuto valutare se l’attività del circolo rientrasse tra quelle cui il D.lgs. n. 117 del 2017 riconosce valore e funzione sociale, ovvero tra quelle cui il D.lgs. n. 460 del 1997 riserva un trattamento di favore escludendone la natura commerciale, oppure se dovesse prevalere la potenzialità economica dell’area e il carattere privatistico della riserva di accesso.
La classificazione funzionale adottata ha determinato una disparità di trattamento rispetto ad altri circoli e associazioni con analoghe caratteristiche, parimenti riservati alla propria base associativa, che sono stati invece classificati come soggetti non commerciali. Il rigetto dell’istanza di autotutela non ha sanato il vizio originario, poiché l’Amministrazione ha omesso di esaminare nel merito la natura giuridica del concessionario.
Il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris per i dedotti profili di eccesso di potere e il periculum in mora, in quanto l’indizione della gara espone l’istante a un procedimento competitivo con requisiti partecipativi di tipo imprenditoriale, con possibile pregiudizio grave e irreparabile. Ha quindi disposto la sospensione della determina limitatamente alla concessione del ricorrente e il remand all’Amministrazione per una rivalutazione della posizione entro novanta giorni, nel rispetto del principio di uguaglianza e di parità di trattamento.
Nota della Redazione
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