Contributi turistici, diritto al finanziamento solo dopo la selezione (TAR Sicilia n. 1774 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione distingue la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione, nella quale il privato è titolare di un interesse legittimo, dalla fase successiva alla concessione, in cui egli vanta un diritto soggettivo tutelabile davanti al giudice ordinario. L’inserimento di una manifestazione nel calendario ufficiale regionale costituisce requisito necessario, ma non sufficiente, ai fini del finanziamento, il cui diritto matura soltanto all’esito della procedura di valutazione e selezione prevista dal bando. Il giudice amministrativo può pronunciare sulla fondatezza della pretesa sostanziale solo quando si tratti di attività vincolata o quando non residuino ulteriori margini di discrezionalità e non siano necessari adempimenti istruttori. Fuori dalle materie di giurisdizione esclusiva, la domanda di risarcimento del danno da lesione dell’affidamento incolpevole appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
Una società organizzatrice di eventi, in associazione temporanea con un ente pubblico, chiedeva l’inserimento di una rassegna teatrale e musicale nel calendario ufficiale delle manifestazioni di grande richiamo turistico per l’anno 2012, ai sensi dell’art. 39, comma 1, l.r. n. 2/2002. L’evento veniva inserito e successivamente pubblicato il bando “chiamata progetti e disciplina”, allegato al D.D.G. n. 1667 del 23.07.2012, che disciplinava le modalità di finanziamento delle manifestazioni già incluse nel calendario.
La manifestazione si svolgeva regolarmente e la parte trasmetteva la documentazione contabile, attestando una spesa complessiva di € 686.100,06 e chiedendo il rimborso del 30%. L’amministrazione, con nota interlocutoria del 26.11.2013, comunicava che la sospensione della linea di intervento comunitario non consentiva l’adozione dell’atto giuridicamente vincolante. Il decreto ingiuntivo ottenuto davanti al giudice ordinario veniva revocato per difetto di giurisdizione, con decisione confermata in appello. Il giudizio è stato quindi riassunto davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato la tardività della produzione documentale della parte resistente, depositata oltre il termine perentorio di quaranta giorni liberi prima dell’udienza, in violazione dell’art. 73, comma 1, c.p.a. Di tali documenti non si è tenuto conto, salvo quelli già tempestivamente prodotti dalla ricorrente.
Sul profilo della giurisdizione, il Tribunale ha richiamato il costante orientamento della Suprema Corte: nelle controversie su contributi e sovvenzioni occorre distinguere la fase di valutazione della domanda, connotata da discrezionalità amministrativa sull’an, il quid e il quomodo dell’erogazione, dalla fase esecutiva del rapporto, nella quale il privato è titolare di un diritto soggettivo. Il Collegio ha citato sul punto Cass., Sez. U., n. 15867/2011 e le successive Sez. U. n. 3057/2016, n. 15638/2017 e n. 21549/2017.
La tesi della ricorrente, secondo cui l’inserimento nel calendario esaurirebbe la valutazione discrezionale, è stata respinta. Il comma 3 dell’art. 39 l.r. n. 2/2002 esclude espressamente che l’inserimento attribuisca il diritto al finanziamento e qualifica come mera facoltà, e non obbligo, la decisione di emanare un bando di cofinanziamento. Il bando del 23.07.2012 prevede ulteriori requisiti e una procedura di selezione con attribuzione di punteggio, culminante nell’adozione dell’atto giuridicamente vincolante e nei successivi decreti di finanziamento. L’inserimento nel calendario è dunque requisito necessario ma non sufficiente.
Ne deriva che, nelle fasi antecedenti il provvedimento di attribuzione, sussiste una posizione di interesse legittimo pretensivo, come correttamente ritenuto dal giudice civile. Nel merito, la domanda non può essere accolta perché il soddisfacimento dell’interesse è precluso dal blocco della linea comunitaria, non impugnato. L’art. 31, comma 3, c.p.a. consente al giudice di pronunciare sulla fondatezza della pretesa solo in presenza di attività vincolata; nella specie occorrevano valutazioni tecnico-discrezionali non surrogabili in sede processuale, come chiarito da Cons. Stato sez. III n. 2804/2021.
Quanto alla domanda subordinata di risarcimento da lesione dell’affidamento incolpevole, il Tribunale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. Il danno, in tali casi, non deriva dalla lesione di un interesse legittimo ma dal diritto all’integrità del patrimonio (Cass., S.U., n. 17586/15). Fuori dalle materie di giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a., la giurisdizione spetta al giudice ordinario, come affermato da Cass. S.U. n. 26080/2025. Il ricorso è pertanto inammissibile in parte e rigettato per il resto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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