Quiz ambiguo e accesso agli atti concorsuali per la doppia risposta corretta (TAR Calabria n. 556 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Commissione esaminatrice di un concorso pubblico è tenuta a formulare i quiz in modo chiaro, non incompleto né ambiguo, contemplando per ogni quesito una sola risposta indubitabilmente esatta. È illegittimo, pertanto, il quesito che costringa il candidato a scegliere la risposta «meno errata» o «approssimativamente più accettabile», anziché quella incontestabilmente corretta sul piano scientifico, in violazione dei principi della riserva di scienza cui anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo. Accertato l’errore, il ricorso va accolto con attribuzione del punteggio utile al superamento della prova.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato alla prova scritta del concorso per 19 unità di Auditor presso la Regione Calabria, consistente in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti. All’esito della correzione ha riportato il punteggio di 20,5, a fronte di una soglia di sbarramento fissata a 21 punti.
Il candidato ha impugnato l’esito contestando l’erroneità e ambiguità di un quesito di lingua inglese, nel quale l’amministrazione aveva considerato corretta la sola opzione «must» e non anche «have to», da lui indicata. Si sono costituite la Regione Calabria e la Commissione Interministeriale RIPAM, Associazione Formez PA, difendendo la legittimità dell’operato. Accolta l’istanza cautelare con ammissione con riserva alla valutazione dei titoli, il ricorso è stato esteso con motivi aggiunti alla graduatoria finale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha inquadrato la controversia come sindacato sulla discrezionalità tecnica della Commissione nella formulazione dei quiz. Ha richiamato l’orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui l’amministrazione non deve tendere «tranelli» né formulare domande ambigue, essendo scorretto il metodo che imponga di scegliere tra le opzioni la risposta «meno errata» (Cons. Stato, Sez. III, n. 6756/2022).
È stata disposta verificazione sul quesito, affidata a un professore ordinario di lingua e letteratura inglese dell’Università della Calabria. La verificatrice ha concluso che entrambe le forme modali esprimono l’obbligo e possono sostituirsi a vicenda, senza regole grammaticali che impongano l’una piuttosto dell’altra; con riferimento specifico alle regole, anche «have to» è corretta perché esprime un obbligo imposto da fonte esterna.
Quanto al valore della verificazione, il Collegio ha ribadito che il giudice amministrativo, quale peritus peritorum, non è passivamente vincolato alle conclusioni del verificatore e può discostarsene motivatamente (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4213/2023); all’opposto, ove le condivida, non è tenuto a una approfondita motivazione (Cons. Stato, Sez. V, n. 321/2014).
Ritenute le conclusioni immuni da vizi logici e adeguatamente supportate, il Collegio ha accertato l’errore del quesito. Ha quindi attribuito al ricorrente il punteggio di +0,75 in luogo della penalità di -0,25, portando il totale a 21,5, utile al superamento della prova. Ha infine dettato l’effetto conformativo: ammissione alla valutazione dei titoli ove non già avvenuta, collocazione in graduatoria tra i vincitori o gli idonei, eliminazione dell’eventuale riserva. Le spese, rilevata la serialità di cause analoghe, sono poste a carico della sola Commissione Interministeriale RIPAM, Associazione Formez PA, cui è posto anche il compenso del verificatore.
Nota della Redazione
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