Rinuncia al ricorso e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio di ottemperanza (TAR Puglia n. 765 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, anche quando non sia stata osservata la disciplina di cui all’art. 84 cod. proc. amm., può essere valorizzata dal giudice quale condotta espressiva di una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La rinuncia al ricorso non equivale a rinuncia all’azione, sicché resta impregiudicata la facoltà di proporre un nuovo giudizio di ottemperanza, ove i termini per far valere la pretesa sostanziale siano ancora aperti. La pronuncia di improcedibilità ha natura meramente processuale.

Il Fatto

La ricorrente ha esperito giudizio di ottemperanza avverso il decreto della Corte d’Appello di Bari che aveva accertato il suo diritto all’equa riparazione ex legge n. 89/2001, rimasto ineseguito. L’Amministrazione, costituitasi, eccepiva l’inammissibilità del ricorso, deducendo la mancata presentazione dell’istanza di pagamento nel programma SIAMM Pinto Digitale, condizione legittimante l’emissione dell’ordine di pagamento ai sensi dell’art. 5-sexies, commi 4 e 7, legge n. 89/2001.

All’udienza camerale, la difesa della ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con presa d’atto della controparte, e la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la rinuncia, pur resa solo in udienza e non preceduta dalle formalità di cui all’art. 84 cod. proc. amm., integra comunque un indice univoco della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Tale condotta processuale, valorizzabile anche ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..

Nel richiamare la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Tribunale ha precisato che la rinuncia al ricorso non estingue l’azione sostanziale: la pronuncia di improcedibilità ha natura processuale e non preclude la proposizione di un nuovo giudizio di ottemperanza, qualora i termini per far valere la pretesa siano ancora aperti. Nel caso di specie, l’esito processuale lascia impregiudicata la possibilità per la ricorrente di attivarsi con gli adempimenti di legge e riproporre la domanda.

In ragione del contegno processuale della ricorrente e della complessiva evoluzione della vicenda, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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