Accesso difensivo non motivato e istanza massiva: ricorso infondato (TAR Calabria n. 625 del 11.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso difensivo deve essere motivata con indicazione puntuale e specifica del nesso di strumentalità necessaria tra il documento richiesto e la situazione sostanziale da tutelare, ai sensi degli artt. 24, comma 7, e 25, comma 2, l. n. 241/1990. Tale onere non è soddisfatto da un generico riferimento a non meglio precisate esigenze difensive, né può essere assolto per la prima volta nel ricorso giurisdizionale. L’istanza collettiva unica proposta dal difensore per una pluralità di assistiti, con ragioni di credito differenti, integra una richiesta massiva che non può essere accolta. Il ricorso avverso il diniego è pertanto inammissibile per difetto di motivazione e comunque infondato per il carattere massivo della richiesta.

Il Fatto

Una lavoratrice, infermiera professionale, ottiene dal giudice ordinario la condanna della struttura sanitaria al pagamento di una somma a titolo di indennità di divisa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In esecuzione della sentenza, l’azienda liquida il capitale e la rivalutazione con apposita determina.

Nel febbraio 2026 il difensore, premettendo di assistere numerosi dipendenti destinatari di analoghe determine, inoltra via PEC un’unica istanza di accesso ai prospetti contabili e agli atti di quantificazione degli accessori. L’azienda riscontra trasmettendo i cedolini, ma dichiara inammissibile la richiesta relativa alle modalità di calcolo, in quanto preordinata a un controllo generalizzato. La lavoratrice impugna il diniego davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama innanzitutto il riparto tra accesso ordinario e accesso difensivo. Quest’ultimo esige che la situazione legittimante sia collegata al documento richiesto in modo da evidenziare il nesso di strumentalità che lega la situazione finale all’ostensione.

Su questa base, l’istanza risulta non motivata, se non tautologicamente. Il difensore chiede di conoscere le modalità di quantificazione degli accessori, ma l’interesse difensivo è prospettato per la prima volta soltanto in ricorso e mai nell’istanza. Manca, inoltre, qualsiasi indicazione di un interesse difensivo personalizzato.

La Corte richiama l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2021, secondo cui la volontà del legislatore è di esigere che le finalità dell’accesso siano rappresentate in modo puntuale e specifico già nell’istanza, e suffragate con idonea documentazione, così da consentire all’amministrazione il vaglio del nesso di strumentalità. Non basta un generico riferimento a esigenze probatorie o difensive. La circostanza che neppure nel procedimento di liquidazione attivato dall’azienda ex art. 1206 cod. civ. sia stato rappresentato un interesse difensivo conferma la carenza.

Sul secondo profilo, il Collegio rileva che l’istanza presentata per un gruppo di assistiti, titolari di ragioni di credito differenti, ha carattere massivo. Richiamando la Adunanza Plenaria n. 10 del 2020 e la successiva Sez. VI n. 5149 del 2026, si afferma che vanno respinte le richieste manifestamente onerose o sproporzionate e le richieste massive uniche o plurime riconducibili a un medesimo centro di interessi. La richiesta non riguarda documenti specifici, ma una massa significativa di atti, e imporrebbe all’amministrazione una consistente attività di elaborazione.

Il ricorso è pertanto infondato. Le spese sono integralmente compensate in ragione delle peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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