Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nell’ottemperanza per la carta docente (TAR Puglia n. 815 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’adempimento da parte dell’Amministrazione intervenuto successivamente alla notifica del ricorso e all’iscrizione a ruolo determina la cessazione della materia del contendere, atteso che risulta soddisfatta la pretesa sostanziale azionata. Tale esito non preclude tuttavia la condanna dell’Amministrazione soccombente in senso virtuale alla rifusione delle spese di lite in favore del difensore antistatario, secondo il principio della soccombenza virtuale.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale del Lavoro di Taranto una sentenza passata in giudicato che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento delle somme dovute per le causali indicate in motivazione, da accreditarle sulla carta docente ovvero mediante pagamento in denaro, oltre alla rifusione delle spese di lite in favore del difensore antistatario.

A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’esecuzione del giudicato. Nelle more del giudizio, il Ministero provvedeva spontaneamente all’adempimento della pretesa; la ricorrente, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, preso atto dell’avvenuto adempimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha rilevato come la pretesa sostanziale fatta valere dalla ricorrente fosse stata integralmente soddisfatta nelle more del giudizio. Ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non essendovi più alcuna utilità da riconoscere alla parte ricorrente.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha richiamato il principio della soccombenza virtuale, affermando che l’Amministrazione, avendo ottemperato al titolo esecutivo soltanto dopo la notifica del ricorso e l’iscrizione a ruolo del giudizio, deve ritenersi parte soccombente. L’adempimento tardivo, infatti, non elimina la necessità della tutela giurisdizionale già attivata dalla ricorrente, né fa venire meno il diritto alla rifusione delle spese processuali.

In applicazione di tale principio, il TAR ha condannato il Ministero al pagamento, in favore del difensore antistatario, delle spese di lite, liquidate in misura ridotta rispetto alla domanda, oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato ove effettivamente corrisposto.

La decisione conferma l’orientamento per cui, nel giudizio di ottemperanza, l’intervenuta esecuzione del giudicato non comporta l’assenza di una pronuncia sulle spese quando l’adempimento sia successivo alla instaurazione del contenzioso, dovendosi avere riguardo alla necessità della ricorrente di agire in giudizio per ottenere quanto già riconosciutole dal titolo esecutivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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