Sospensione impropria per questione di costituzionalità di fonte sopravvenuta (TAR Sardegna n. 333 del 14.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo trova ingresso la c.d. sospensione impropria del giudizio principale quando, in una diversa causa, sia stata sollevata e rimessa alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale relativa a una norma applicabile anche al giudizio sospeso e la relativa decisione sia determinante per la definizione della controversia. Il giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., può disporre la sospensione del giudizio, impregiudicata ogni decisione sul rito e sul merito, quando la norma della cui legittimità si dubita sia sopravvenuta rispetto alla pendenza del ricorso e incida sulla fondatezza della domanda. Per la prosecuzione del giudizio sospeso è necessario presentare l’istanza di fissazione di udienza entro il termine decadenziale di 90 giorni, decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Regione Autonoma della Sardegna ha comunicato l’archiviazione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, relativo al progetto di un impianto fotovoltaico di potenza complessiva pari a 18 MW, da realizzare in agro del comune di Sassari. L’Amministrazione regionale ha fondato l’archiviazione sull’entrata in vigore del d.l. n. 63/2024, rilevando che l’area interessata non rientra nelle fattispecie in cui l’art. 5 del citato decreto consente tuttora la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone agricole. In pendenza del giudizio, la società ha proposto motivi aggiunti, contestando la legittimità costituzionale della disciplina sopravvenuta e chiedendo, in subordine, la sospensione impropria del giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha preliminarmente rilevato che la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 5 del d.l. n. 63/2024 è già stata rimessa alla Corte costituzionale dal TAR Lazio con sentenza n. 9157/2025, anche con riferimento alle ipotesi derogatorie di cui al comma 2. Tale questione è stata considerata determinante ai fini della decisione del ricorso, poiché la norma sospettata di illegittimità costituzionale costituisce il fondamento del provvedimento di archiviazione impugnato.
Il Collegio ha quindi verificato la sussistenza dei presupposti per disporre la c.d. sospensione impropria del giudizio, richiamando il consolidato indirizzo giurisprudenziale espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con ordinanza n. 28 del 2014. Tale istituto consente al giudice amministrativo di sospendere il processo quando, in una diversa causa, penda dinanzi alla Corte costituzionale una questione di legittimità relativa a una norma applicabile anche al giudizio sospeso.
Il TAR ha precisato che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a., per la prosecuzione del giudizio sospeso deve essere presentata l’istanza di fissazione di udienza entro il termine decadenziale di 90 giorni, decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale. Il Collegio ha infine disposto la sospensione del giudizio ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., impregiudicata ogni decisione sul rito e sul merito.
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Nota della Redazione
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