Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docenti (TAR Campania n. 247 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è fondato quando il titolo esecutivo costituito da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato sia stato notificato all’amministrazione e risulti decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato, nomina il commissario ad acta e, in accoglimento della domanda, condanna l’amministrazione al pagamento dell’astreinte commisurata agli interessi legali sull’importo dovuto, con limite massimo del dieci per cento. La misura compulsoria assolve funzione di garanzia del principio di effettività della tutela e va quantificata secondo il criterio della non manifesta iniquità.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha agito in ottemperanza per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui per la cosiddetta carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero all’erogazione della prestazione.
Espone l’istante che l’amministrazione, rimasta soccombente, non ha proposto impugnazione e che il titolo è passato in giudicato. Il provvedimento è stato notificato per l’esecuzione, con conseguente decorrenza del termine dilatorio per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero si è costituito senza allegare prova dell’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disposizione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il presupposto della fattispecie è quindi duplice: la definitività del titolo e la sua idoneità a imporre all’amministrazione un obbligo di conformazione.
Il giudice verifica anzitutto la sussistenza dei requisiti processuali. Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. La sentenza è passata in giudicato, come da attestazione.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il ricorso è fondato. Il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente, con facoltà di delega, il quale provvederà all’allocazione della somma in bilancio e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione e pagamento. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Collegio accoglie inoltre la domanda di condanna al pagamento dell’astreinte, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., calcolata nella misura degli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti per legge. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; il dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo. Il limite massimo è pari al dieci per cento dell’importo dovuto, secondo il criterio della non manifesta iniquità, richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2019 e la n. 8/2021. Alla liquidazione della penale provvederà il commissario.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto dello scaglione di riferimento e della riduzione del cinquanta per cento, trattandosi di ricorso di natura seriale, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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