Verifiche fiscali e processo penale: la sentenza CEDU Italgomme non rende automaticamente inutilizzabili le prove (Cass. pen. 6001/2026)

Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 6001 del 3 dicembre 2025 (R.G.N. 26635/2025), depositata il 13 febbraio 2026 — Presidente Andreazza, Relatore Battistini.

Il principio di diritto

L’inutilizzabilità ex art. 191 cod. proc. pen. è istituto di stretta interpretazione, limitato alle ipotesi previste dalla legge. La sentenza della Corte EDU nella causa Italgomme — che ha ravvisato una violazione dell’art. 8 CEDU nelle modalità degli accessi e delle verifiche fiscali — opera nel distinto procedimento amministrativo e tributario, ma non determina automaticamente l’inutilizzabilità, nel processo penale, delle prove acquisite in sede di verifica ex art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972; né tale inutilizzabilità si estende, in via derivata, alle testimonianze di chi ha svolto un’autonoma attività di indagine.

Il fatto

La Corte d’appello di Campobasso confermava la condanna, già pronunciata dal Tribunale, della legale rappresentante di una società per due violazioni dell’art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000. Secondo l’accusa, la società acquistava autovetture all’estero da società di autonoleggio — e non da privati — rivendendole in Italia con indebito utilizzo del regime del margine, così evadendo l’IVA per gli anni 2016 e 2017.

Con un unico motivo la ricorrente deduceva l’inutilizzabilità ex art. 191 cod. proc. pen. della documentazione acquisita dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972, e delle testimonianze dei verificatori, alla luce della sentenza della Corte EDU del 6 febbraio 2025; in subordine, chiedeva di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 52 in relazione all’art. 117 Cost.

La motivazione

Il motivo è generico. La ricorrente prospetta, in sostanza, una mai riconosciuta ipotesi di inutilizzabilità derivata: la sentenza Italgomme si è pronunciata nell’ambito amministrativo e tributario, mentre nel processo penale l’inutilizzabilità è categoria di rigorosa interpretazione, circoscritta alle ipotesi di legge. Il processo verbale di constatazione è atto amministrativo extraprocessuale; la ricorrente non ha dedotto la violazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., né ha indicato le condizioni di accesso mancanti, né le ragioni per cui l’inutilizzabilità della documentazione si estenderebbe alla testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria che ha compiuto un autonomo vaglio degli atti.

La Corte aggiunge che la verifica, eseguita secondo le disposizioni vigenti al momento del suo compimento, non presenta profili di invalidità connessi alla sentenza CEDU: a seguito di Italgomme, l’art. 13-bis introdotto in sede di conversione del d.l. n. 84 del 2025 (legge n. 108 del 2025) ha fatto espressamente salvi gli atti e i verbali di accesso redatti anteriormente al 2 agosto 2025, tra i quali rientrano quelli formati nei confronti della ricorrente.

Non sussistono, infine, i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 117 Cost.: la genericità del motivo ne determina l’irrilevanza. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.

Implicazioni pratiche

Chi intende invocare la sentenza CEDU Italgomme per neutralizzare, in sede penale, le prove raccolte durante una verifica fiscale incontra due ostacoli: quella pronuncia riguarda il piano amministrativo e tributario e non innesca un’inutilizzabilità automatica nel processo penale, dove la categoria è di stretta legalità; e il legislatore, con l’art. 13-bis della legge n. 108 del 2025, ha fatto salvi gli atti di accesso anteriori al 2 agosto 2025.

Perché l’eccezione abbia qualche possibilità, va costruita in modo specifico: dedurre la violazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., indicare le condizioni di accesso mancanti nel verbale e spiegare perché l’eventuale inutilizzabilità della documentazione dovrebbe propagarsi alle testimonianze di chi ha svolto un’autonoma attività d’indagine. Anche la questione di legittimità costituzionale resta irrilevante se il motivo è generico.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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