Valutazione del servizio militare di leva nelle graduatorie scolastiche (TAR Puglia n. 752 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati, ai sensi dell’art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010, sono valutabili nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio attribuito ai servizi prestati negli impieghi civili. Tuttavia, è legittima la previsione di un punteggio differenziato a seconda che il servizio sia stato prestato in costanza di rapporto di impiego o meno. Solo nel primo caso, infatti, il servizio militare costituisce causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del lavoratore, giustificando una misura di compensazione. Il servizio prestato in assenza di un rapporto di lavoro in atto non può essere valutato come indice di idoneità all’insegnamento, ma può comunque essere oggetto di riconoscimento con punteggio ridotto.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il bando di concorso per titoli per il profilo di collaboratore scolastico, nella parte in cui attribuiva un punteggio di 0,60 al servizio militare di leva o al servizio civile sostitutivo prestato non in costanza di rapporto di impiego, a fronte dei 6 punti previsti per il servizio svolto presso la scuola. Con motivi aggiunti, la contestazione veniva estesa alle graduatorie permanenti approvate in via definitiva per la provincia di Bari, che applicavano tale criterio di valutazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha respinto il ricorso richiamando una lettura sistematica delle disposizioni rilevanti. L’art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297/1994 e l’art. 569, comma 3 del medesimo decreto riconoscono la validità “a tutti gli effetti” del servizio militare di leva e sostitutivo, ma non impongono una valutazione indifferenziata rispetto alle altre tipologie di servizio.
La chiave interpretativa è individuata nell’art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010, che distingue due ipotesi: i periodi di effettivo servizio militare prestato presso le Forze armate sono valutati con lo stesso punteggio dei servizi civili presso enti pubblici; il periodo trascorso come militare in pendenza di rapporto di lavoro è considerato a tutti gli effetti ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli. Tale distinzione riflette la diversa funzione delle due situazioni: solo chi è già in servizio subisce una sospensione del rapporto di lavoro per adempiere agli obblighi militari, con conseguente necessità di tutela della posizione di lavoro ai sensi dell’art. 52 Cost..
Il Collegio richiama il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui sarebbe ingiustificato valutare il servizio di leva come indice di idoneità all’insegnamento a scapito di chi possiede titoli pertinenti all’attività da svolgere. La prevenzione di una disparità di trattamento a danno di coloro che hanno prestato servizio nell’interesse della Nazione impone di riconoscere comunque il servizio, ma con una modulazione del punteggio proporzionata alla sua effettiva attinenza con il profilo professionale richiesto.
La previsione del bando che attribuisce 0,60 punti al servizio militare prestato non in costanza di nomina risulta quindi coerente con il sistema normativo: il servizio viene sempre valutato, ma è equiparato a quello prestato presso qualsiasi amministrazione pubblica non scolastica, e non a quello effettivamente svolto nell’ambito della scuola, che presuppone l’acquisizione di una specifica professionalità.
Nota della Redazione
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