Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità della domanda cautelare (TAR Abruzzo n. 32 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la parte ricorrente dichiari espressamente, in sede di camera di consiglio, di non avere più interesse alla pronuncia. La declaratoria di improcedibilità non implica alcuna valutazione nel merito della controversia e non incide sulla trattazione del ricorso principale, per la quale il giudice fissa l’udienza pubblica di merito. Le spese della fase cautelare possono essere compensate in ragione della natura processuale della definizione.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, l’ordinanza del Responsabile del IV settore Tecnico del Comune di Roccaraso n. 6 del 13 novembre 2025. Nel giudizio si costituivano il Comune e la controinteressata, che resisteva alla domanda cautelare spiegando altresì intervento ad opponendum. Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, la ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla pronuncia cautelare.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione resa in udienza dalla parte ricorrente, con la quale è stata comunicata la sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione sulla domanda incidentale. Tale circostanza Determina l’Improcedibilità della domanda stessa, non essendovi più l’attualità del bisogno di tutela cautelare che ne costituisce il presupposto funzionale.
La pronuncia di improcedibilità si fonda sulla sopravvenuta carenza di interesse, istituto processuale che opera quando, nelle more del giudizio, vengono meno le condizioni che giustificano la decisione sulla misura richiesta. Il Tribunale non ha pertanto scrutinato il fumus boni iuris né il periculum in mora, limitandosi a registrare il venire meno dell’interesse strumentale alla sospensiva.
Il Collegio ha quindi fissato l’udienza pubblica del 24 giugno 2026 per la trattazione del merito della controversia, disponendo che in quella sede sia deciso anche il fascicolo collegato. Ha infine compensato le spese della fase cautelare, coerente con la natura processuale della definizione e con il venir meno dell’interesse maturato nelle more.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.