Divieto di detenzione armi ex art. 39 TULPS: il riesame non elimina l’ampia discrezionalità prefettizia (TAR Puglia n. 750 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’autorità di pubblica sicurezza non ha l’obbligo di revocare il divieto di detenzione di armi ex art. 39 TULPS decorso un ragionevole lasso di tempo, ma solo di pronunciarsi espressamente sull’istanza di riesame, attualizzando la valutazione dell’affidabilità del soggetto, nella quale gode di un’ampia discrezionalità. Il divieto di detenzione di armi non ha natura sanzionatoria ma di misura cautelare finalizzata a prevenire abusi a tutela dell’incolumità pubblica. Non è necessario accertare un effettivo abuso delle armi, essendo sufficiente che sussistano circostanze da cui si deduca la capacità di abusarne. In materia non esiste una posizione di diritto soggettivo alla detenzione di armi, che costituisce eccezione al generale divieto, attualizzandosi il riesame in un obbligo di riesame della misura di polizia solo in presenza di un sostanziale mutamento delle circostanze e del decorso di un ragionevole lasso di tempo, quest’ultimo individuato in cinque anni.

Il Fatto

Il ricorrente, destinatario di un provvedimento del 2011 con cui la Prefettura di Foggia gli aveva vietato la detenzione di armi ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., presentava nel dicembre 2020 una istanza di revoca della misura. Nel provvedimento originario il requisito dell’affidabilità era stato ritenuto venuto meno in ragione della sua convivenza con il padre e il fratello, tratti in arresto per il reato di estorsione. Nell’istanza di riesame, il ricorrente evidenziava il considerevole lasso di tempo trascorso, la propria incensuratezza e il mutamento della residenza, avvenuto a far data dal 2010, tale da escludere qualsivoglia rapporto, anche abitativo, con i familiari.

La Prefettura, con decreto del 30 maggio 2022, rigettava l’istanza, ritenendo che, pur in assenza di coabitazione, la permanenza di buoni rapporti con i congiunti non consentisse di escludere che questi potessero frequentare o introdursi nell’abitazione ove le armi sarebbero state custodite. Avverso tale diniego, il ricorrente proponeva ricorso, deducendo violazione degli artt. 39 e 43 T.U.L.P.S., eccesso di potere e contraddittorietà della motivazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha premesso che la regola generale è il divieto di detenzione delle armi, poiché la possibilità di detenerle e portarle costituisce una deroga al generale divieto posto a tutela dell’incolumità pubblica e privata. Ne deriva l’insussistenza di posizioni di diritto soggettivo, essendo rimessa all’Autorità di pubblica sicurezza un’ampia discrezionalità nell’apprezzare i requisiti di affidabilità, con valutazioni che si connotano per la loro natura cautelare e preventiva.

La sentenza affronta quindi la questione della durata degli effetti di tale divieto, affermando che esso non può avere efficacia sine die e che, trascorso un periodo congruo, matura in capo al destinatario un interesse giuridicamente protetto a vedere riesaminata la propria posizione. Il riesame è però condizionato alla ricorrenza di due presupposti, ovvero il sopravvenuto mutamento sostanziale delle circostanze e il decorso di un periodo di tempo che la giurisprudenza ha individuato in cinque anni.

Il Collegio rileva che, nel caso concreto, la Prefettura ha correttamente esercitato il potere di riesame, pronunciandosi sull’istanza presentata a distanza di circa nove anni dal provvedimento inibitorio. L’Amministrazione ha valutato le sopravvenienze positive dedotte dal ricorrente, tra cui l’incensuratezza e il mutamento di residenza, ma ha ritenuto tali elementi non sufficienti a superare il giudizio di inaffidabilità, in ragione della persistenza dei rapporti con i congiunti gravati da precedenti penali per estorsione.

Secondo il TAR, tale valutazione è espressione dell’ampia discrezionalità riservata all’Autorità prefettizia, il cui prudente apprezzamento delle circostanze emerse dall’istruttoria condotta dalle forze di polizia non appare né illogico né irragionevole. La mera mancanza di coabitazione, infatti, non è condizione sufficiente a escludere il rischio potenziale che i familiari controindicati possano introdursi nell’abitazione ove le armi sarebbero custodite, con conseguente conferma della misura di polizia. La sentenza conclude che l’obbligo di pronunciarsi sul riesame non si traduce in un obbligo di revoca della misura, la cui attualità rimane rimessa alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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