Revoca permesso soggiorno richiede valutazione pericolosità concreta (TAR Emilia-Romagna n. 1112 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato non può fondarsi su un automatismo tra la condanna penale e la pericolosità sociale del richiedente, in quanto l’autorità amministrativa è tenuta a svolgere una valutazione in concreto della pericolosità stessa, bilanciando la gravità del reato commesso con la specifica condizione personale dello straniero. Tale obbligo motivazionale, conforme ai principi di cui all’art. 8 CEDU come interpretati dalla giurisprudenza della Corte EDU, è richiesto anche nelle ipotesi di condanna per reati in materia di stupefacenti, ove non ricorrano le condizioni per l’automatica applicazione delle cause ostative previste dagli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. L’atto che si limiti a richiamare la condanna senza specificarne il titolo e senza esprimere alcuna valutazione sulla pericolosità attuale dell’interessato è illegittimo per difetto di motivazione.

Il Fatto

Un cittadino marocchino, entrato in Italia nel 2013 come minore non accompagnato e titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, veniva condannato dal Tribunale di Modena alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, con concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale. Sulla base di tale condanna, il Questore di Modena revocava il permesso scaduto e negava il rinnovo dell’istanza. Il ricorrente impugnava il diniego, deducendo la violazione dell’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998 e lamentando la mancata valutazione della pericolosità in concreto.

La Motivazione della Corte

Il TAR Emilia-Romagna ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura relativa alla carenza di valutazione della pericolosità in concreto. I giudici hanno richiamato la giurisprudenza della Corte EDU, che impone, ai fini della revoca di un titolo di soggiorno, un approfondito bilanciamento tra la gravità del reato e la specifica condizione personale dello straniero. In tale prospettiva, è stata ricordata la sentenza con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui considera automaticamente ostative al rinnovo le condanne, anche non definitive, per il reato di spaccio di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

Il Collegio ha precisato che, una volta escluso l’automatismo ostativo, l’onere motivazionale dell’Amministrazione è assolto solo se l’atto indichi chiaramente gli elementi della ravvisata pericolosità sociale, non limitandosi a richiamare la condanna. È necessaria, invece, una valutazione sintomatica delle condotte poste in essere dall’interessato, condotta alla luce della gravità dei reati commessi. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato dava atto esclusivamente della condanna per “detenzione illecita di sostanze stupefacenti”, senza specificare il titolo di reato e senza svolgere alcuna valutazione sulla pericolosità attuale del richiedente, rendendo così impossibile verificare la correttezza del giudizio dell’Amministrazione.

Il TAR ha pertanto disposto l’annullamento del provvedimento, rimettendo all’Amministrazione la riedizione del potere, da esercitarsi tenendo conto dei principi enunciati. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura degli interessi coinvolti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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