Riammissione nel corpo e retrodatazione dell’anzianità giuridica (TAR Puglia n. 755 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato di annullamento di un decreto di riammissione in servizio, limitato alla sola assegnazione alla sede, ha effetto retroattivo. Ne consegue che il nuovo decreto, adottato in esecuzione della sentenza, deve far decorrere l’anzianità giuridica dalla data del provvedimento originario annullato, senza che l’illegittimità riscontrata possa ridondare a danno del dipendente. Il diritto alle retribuzioni per il periodo di servizio non prestato, a causa dell’atto illegittimo, ha carattere risarcitorio e presuppone, ai sensi dell’art. 2043 c.c., la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa dell’Amministrazione, non essendo ravvisabile un obbligo retributivo in assenza dell’effettiva prestazione lavorativa.

Il Fatto

Un agente di polizia penitenziaria, dichiarato permanentemente non idoneo al servizio e transitato nei ruoli civili, veniva riammesso nel corpo con decreto del dicembre 2015, con assegnazione ad una sede dichiaratamente incompatibile. Tale decreto veniva annullato dal TAR nella parte relativa all’assegnazione. In esecuzione della pronuncia, l’Amministrazione adottava un nuovo decreto di riammissione nel 2020, disponendo la decorrenza giuridica dalla data del nuovo provvedimento e non da quella del decreto originario.

Il dipendente impugnava il nuovo atto, deducendo l’illegittimità della mancata retrodatazione dell’anzianità giuridica alla data del decreto del 2015, e chiedeva il risarcimento del danno per le retribuzioni non corrisposte nel periodo intermedio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio precisa che la mancata presa di servizio presso la sede illegittimamente assegnata non ha impedito che il giudicato di annullamento spiegasse i suoi effetti. La sentenza di annullamento ha un’efficacia limitata all’atto di assegnazione, ma ha comunque effetto retroattivo: l’illegittimità riscontrata, pertanto, non può tradursi in uno svantaggio per il ricorrente.

Di conseguenza, il decreto impugnato è illegittimo nella parte in cui non fa decorrere l’anzianità giuridica dalla data del decreto del 2015. Il TAR accoglie la domanda di annullamento, riconoscendo la retrodatazione richiesta.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Tribunale richiama il principio per cui il diritto alla retribuzione per il periodo di servizio non prestato ha natura risarcitoria e richiede la prova dei requisiti dell’illecito aquiliano, incluso il profilo soggettivo della colpa dell’Amministrazione. La retribuzione, infatti, è corrispettivo dell’effettiva prestazione lavorativa e l’effetto ripristinatorio del giudicato non può supplire a un servizio mai svolto.

Nel caso di specie, la natura dichiarativa del provvedimento di decadenza e la mancata presa di servizio nel 2016 rendevano ragionevolmente coerente l’adozione di un decreto con decorrenza ex nunc. Non ravvisandosi profili di colpa, la domanda risarcitoria è respinta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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