L’interdittiva antimafia può fondarsi sui rapporti familiari anche se l’attività è formalmente autonoma (TAR Puglia n. 745 del 16.06.2026)
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Principi di diritto (Massima)
In materia di misure di prevenzione, l’interdittiva antimafia può essere legittimamente fondata su elementi indiziari tratti dai rapporti dell’imprenditore con il proprio nucleo familiare di origine, quando da tali rapporti possa desumersi un concreto pericolo di condizionamento mafioso delle scelte imprenditoriali. A norma dell’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, gli accertamenti prefettizi si estendono, infatti, a coloro che possano avere capacità di determinare le scelte operative del soggetto sottoposto a verifica, senza che rilevi la natura formalmente autonoma dell’attività d’impresa. Il giudizio prognostico richiesto all’Amministrazione è ancorato al coefficiente del “più probabile che non”, superato anche da elementi indiziari, poiché la misura risponde alla finalità di anticipazione della tutela dell’ordine pubblico economico. L’estraneità dell’imprenditore rispetto al contesto criminale familiare, se allegata, non è di per sé sufficiente a escludere il rischio di permeabilità mafiosa dell’attività.
Il Fatto
La Prefettura di Foggia aveva adottato nei confronti del ricorrente, allevatore, un’interdittiva antimafia, all’esito di un procedimento avviato su richiesta del Comune, in relazione alla concessione di terreni demaniali per uso agricolo e zootecnico, e dell’Agea, per le erogazioni in agricoltura. L’imprenditore aveva impugnato il provvedimento deducendo che l’Amministrazione aveva dato rilievo esclusivo ai rapporti con il padre e altri parenti, coinvolti in pregresse vicende giudiziarie, malgrado l’assenza di contatti attuali.
Il Tribunale amministrativo, dopo aver accolto la domanda cautelare, ha deciso il ricorso all’esito dell’udienza pubblica di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato il disposto dell’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, chiarendo che gli accertamenti prefettizi possono estendersi legittimamente al nucleo familiare di origine del soggetto interessato, per la suggestione che il legame di sangue può esercitare sulla capacità decisionale dell’imprenditore, anche quando questi eserciti un’attività imprenditoriale autonoma e abbia rapporti con le pubbliche amministrazioni.
Nel caso di specie, la Prefettura aveva valorizzato i precedenti di polizia dell’interessato e, in particolare, il coinvolgimento del padre in un ampio arco temporale per reati predatori, truffa ai danni di enti pubblici e riciclaggio, nonché la sua partecipazione a un’operazione di polizia giudiziaria per frodi all’Agea e all’Unione europea. Era emersa, inoltre, l’affiliazione del padre e la parentela della madre con soggetti di vertice di un clan mafioso operante nell’area.
Il Tribunale ha ritenuto che tale quadro indiziario fosse idoneo a superare il coefficiente probatorio del “più probabile che non” e a fondare la prognosi di pericolo di infiltrazione. La protesta di estraneità e di allontanamento dall’ambiente familiare non è stata considerata sufficiente ad annullare il rischio, sia per l’operatività dell’impresa in un settore tradizionalmente oggetto di attenzioni illecite, sia per la rete di rapporti intessuti dalla criminalità organizzata con allevatori della zona.
La natura formalmente autonoma dell’impresa non ha inficiato la motivazione dell’interdittiva, in considerazione del fatto che il ricorrente risultava affittuario di terreni di proprietà del padre, a sua volta destinatario di misura interdittiva. La Corte ha concluso che la misura risponde alla logica di anticipazione della tutela dell’ordine pubblico economico, legittimata dall’accertamento di elementi anche solo indicativi della probabile permeabilità mafiosa dell’attività, respingendo il ricorso e compensando le spese.
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Nota della Redazione
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