Interdittiva antimafia e regia familiare d’impresa nel settore carburanti (Cons. Stato n. 6771 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’informazione interdittiva antimafia è legittima quando il compendio indiziario, valutato in modo globale e sinergico e non parcellizzato, soddisfa il criterio probabilistico del “più probabile che non”. L’Amministrazione può dare rilievo ai rapporti di parentela tra titolari, soci e amministratori dell’impresa e soggetti contigui ad associazioni mafiose, allorché tale rapporto, per natura e intensità, lasci ritenere una conduzione collettiva e una regia familiare, di diritto o di fatto, dell’impresa. Il carattere risalente delle frequentazioni e le eventuali pronunce penali favorevoli non escludono la legittimità della prognosi infiltrativa, che opera secondo una logica di prevenzione avanzata distinta dall’accertamento della responsabilità penale. La motivazione sulle esigenze di celerità che giustifica l’omissione del contraddittorio procedimentale, ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, e l’esclusione delle misure di prevenzione collaborativa, ai sensi dell’art. 94-bis, non richiedono particolare analiticità, essendo sufficiente che non risultino manifestamente irragionevoli.
Il Fatto
Una società attiva nella distribuzione di carburanti impugna davanti al TAR Campania l’informazione interdittiva adottata dal Prefetto. Il provvedimento si fonda su una complessa istruttoria della Questura e sul verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia, che collegano la compagine societaria a un contesto di cointeressenze con organizzazioni criminali operanti nell’area.
Il TAR respinge il ricorso e i motivi aggiunti, richiamando le considerazioni investigative e ritenendo sussistente un quadro indiziario di contiguità compiacente. La società propone appello, censurando l’omesso contraddittorio, l’esclusione delle misure di prevenzione collaborativa e la valutazione del compendio indiziario.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. In via preliminare rileva che l’atto è estremamente lungo e pletorico, avendo l’appellante riproposto ex extenso tutti i motivi di primo grado in violazione del dovere di sinteticità e chiarezza dell’art. 3 del c.p.a., benché il primo giudice si fosse pronunciato su di essi.
Nel merito, quanto all’omessa attivazione del contraddittorio, la motivazione incentrata sulle esigenze di celerità non è manifestamente irragionevole né pretestuosa. Il Collegio valorizza la vastità dell’attività investigativa e l’estrema brevità del tempo intercorso tra la richiesta della Questura e l’adozione dell’interdittiva.
Quanto alle misure di prevenzione collaborativa, la motivazione amministrativa appare ragionevole, poiché l’idea di una occasionalità del pericolo di condizionamento mafioso è logicamente incompatibile con la prospettazione indiziaria che configura la società come strumento per il riciclaggio e il controllo di un intero settore economico.
Il secondo motivo è infondato. L’interdittiva delinea una vera e propria rete di imprese riconducibile a una medesima matrice criminale. Il compendio indiziario, letto in modo globale e sinergico, soddisfa il criterio del “più probabile che non”, richiamato dalla giurisprudenza della Sezione. Rilevano il ruolo di soggetti legati da vincoli parentali a persone condannate, i legami e le cointeressenze tra più società dello stesso settore e l’irrilevanza del carattere risalente delle frequentazioni. La Sezione ribadisce che la regia familiare può fondare da sola la prognosi infiltrativa quando assume intensità tale da rivelare una conduzione clanica dell’impresa.
L’esame dei primi due motivi assorbe ogni ulteriore censura. Le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
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