Silenzio della stazione appaltante e obbligo di provvedere sulla compensazione prezzi (TAR Sicilia n. 92 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante ha l’obbligo di concludere con provvedimento espresso il procedimento avviato con l’istanza di compensazione straordinaria dei prezzi di cui all’art. 26 d.l. n. 50/2022, anche quando l’istruttoria richieda il reperimento delle risorse e l’accesso al Fondo di adeguamento prezzi. L’azione avversa il silenzio ex art. 31 cod. proc. amm. è pertanto fondata nei limiti dell’accertamento di tale obbligo. Non può invece essere accolta la domanda di accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale, perché residuano poteri amministrativi non ancora esercitati ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. Il ricorso per motivi aggiunti che contesti la richiesta di accesso al Fondo è inammissibile se il ricorrente non prova un profilo di lesività immediata, diretta e attuale.
Il Fatto
Un’impresa edile ha presentato al Libero Consorzio Comunale di Agrigento, ente appaltante di un accordo quadro per la messa in sicurezza di strade provinciali, un’istanza di compensazione prezzi e conguaglio ai sensi dell’art. 26, comma 1, d.l. n. 50/2022, con riferimento al primo stato di avanzamento dei lavori. L’amministrazione ha riscontrato l’istanza con una nota nella quale dichiarava di aver chiesto l’accesso al Fondo per l’adeguamento prezzi, per insussistenza di risorse disponibili interne.
L’impresa ha proposto ricorso per l’accertamento del silenzio serbato dall’amministrazione, chiedendo anche l’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale, la condanna al pagamento del credito e la nomina di un commissario ad acta. Ha poi depositato motivi aggiunti avverso la nota di riscontro, nella parte in cui implicava un diniego alla compensazione richiesta. Il Tribunale ha convertito il rito con ordinanza collegiale e trasposto la causa sul ruolo dell’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama una propria precedente pronuncia resa su fattispecie sovrapponibile e ne riprende integralmente il percorso argomentativo. Muove dalla disciplina dell’art. 26 d.l. n. 50/2022, come modificato dall’art. 1, comma 458, lett. b), legge n. 197/2022, che ha introdotto il comma 6-bis per le lavorazioni eseguite o contabilizzate nell’anno 2023.
La norma, nella versione originaria, si applica agli appalti aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021 e impone l’aggiornamento dei prezzi da applicare ai SAL contabilizzati nel 2022, con riconoscimento del 90 per cento dei maggiori importi al netto del ribasso. Il comma 6-bis estende il medesimo meccanismo ai lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023, anche per gli accordi quadro, e disciplina l’accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche in caso di insufficienza delle risorse interne.
Secondo il Collegio, la presentazione di un’apposita istanza non è richiesta dalla norma, a differenza di quanto previsto dall’art. 1-septies d.l. n. 73/2021. L’art. 26 configura un obbligo di aggiornamento dei prezzi per i SAL contabilizzati nel 2022 e nel 2023. Da ciò deriva, in applicazione dell’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, il dovere dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, positivamente o negativamente.
Il Collegio richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. VI n. 5 del 2022 e Sez. IV n. 4696 del 2014, secondo cui l’obbligo di provvedere sussiste anche oltre un’espressa disposizione che tipizzi il potere del privato, ogniqualvolta ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento. L’azione avverso il silenzio è dunque fondata, ma nei limiti dell’obbligo di concludere il procedimento, poiché residuano adempimenti istruttori, anche per il reperimento delle risorse, che spettano all’amministrazione ex art. 31, comma 3, cod. proc. amm.
Il Tribunale dichiara quindi l’illegittimità del silenzio e fissa il termine di sessanta giorni per l’adozione di una determinazione esplicita e conclusiva, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento. Rigetta invece la domanda di accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale, non sussendo un atto conclusivo che dia conto dell’istruttoria e non potendo il giudice esprimersi su poteri amministrativi non ancora esercitati.
Il ricorso per motivi aggiunti è dichiarato inammissibile, per difetto di prova di un profilo di lesività immediata, diretta e attuale correlata alla richiesta di accesso al Fondo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente.
Nota della Redazione
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