Il silenzio-assenso edilizio non si forma se è stato comunicato il preavviso di diniego (TAR Puglia n. 747 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La formazione del silenzio-assenso ex art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001 è subordinata non solo al decorso del tempo ma anche alla sussistenza dei presupposti di conformità urbanistico-edilizia dell’intervento. Detto istituto non consente al privato di ottenere un beneficio che non avrebbe potuto conseguire a seguito dell’esercizio espresso del potere. La comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10-bis l. n. 241/1990, manifestando espressamente la volontà procedimentale di rigetto, impedisce la maturazione del silenzio-assenso, pur non rivestendo forma provvedimentale.
Il Fatto
Le società ricorrenti impugnavano il diniego di permesso di costruire opposto dal Comune per la realizzazione di un fabbricato di civile abitazione in zona B5 di completamento, nonché il rigetto dell’istanza di attestazione del silenzio-assenso ex art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001. Deducevano, in particolare, la tardività dell’intervento dell’Amministrazione, essendo maturato il silenzio-assenso, e l’illegittimità delle ragioni di diniego fondate sull’obbligo di intervento tramite strumento attuativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto disposto lo stralcio della memoria depositata dal Comune oltre il termine di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., ritenendo la perentorietà il tratto caratteristico dei termini per le difese, salva l’eccezionale autorizzazione ex art. 54, comma 1, cod. proc. amm.
Nel merito, il TAR ha richiamato il costante principio secondo cui la formazione del silenzio-assenso è condizionata alla conformità urbanistico-edilizia dell’intervento. Ha quindi affermato che, ove l’Amministrazione abbia manifestato un motivato diniego, l’istituto non può operare. Richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 7768 del 2024, ha precisato che non è necessario che il diniego assuma forma provvedimentale, essendo sufficiente che la volontà procedimentale di rigetto si desuma anche dal preavviso di diniego.
Nel caso di specie, tale volontà era stata espressa con la comunicazione dei motivi ostativi del 6.2.2024, con conseguente venuta meno del presupposto del silenzio-assenso invocato.
Nel merito, la Corte ha ritenuto fondate le ragioni del diniego. Ha rilevato che l’area ricade in zona B5 ed è compresa in un Piano di lottizzazione del 1987, la cui efficacia non era venuta meno per decorso del termine decennale, essendo stato recepito dalle NTA vigenti. Ha altresì ritenuto inconferente il richiamo ad altro piano di lottizzazione e ha escluso la rilevanza della mancata partecipazione al procedimento pianificatorio, non avendo le ricorrenti proposto osservazioni al PRG che recepiva il piano.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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