Ricorso collettivo inammissibile se non individua le posizioni dei singoli ricorrenti (TAR Puglia n. 1100 del 29.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso collettivo è inammissibile quando i ricorrenti non alleghino gli elementi idonei a individuare la posizione sostanziale e processuale di ciascuno, impedendo al giudice di verificare la legittimazione, l’interesse e l’omogeneità delle pretese. Nel comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, i dipendenti in servizio sono privi di un interesse attuale e concreto a coltivare la domanda risarcitoria per la mancata attivazione della previdenza complementare prevista dall’art. 26, comma 10, legge n. 448/1998, non essendo ancora titolari di alcun trattamento previdenziale inciso da tale omissione. La genericità delle posizioni impedisce altresì lo scrutinio delle eccezioni processuali, ivi compresa quella di incompetenza territoriale.
Il Fatto
I ricorrenti, qualificatisi genericamente come dipendenti ed ex dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia Penitenziaria, hanno convenuto in giudizio l’I.N.P.S., il Ministero dell’Interno e il Ministero della Giustizia chiedendo la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dalla mancata attivazione, per il comparto, di forme pensionistiche complementari.
A fondamento della pretesa hanno invocato l’art. 26, comma 10, legge n. 448/1998, che demanda alle procedure di negoziazione e concertazione la definizione della disciplina del trattamento di fine rapporto e l’istituzione di forme pensionistiche complementari. L’I.N.P.S. si è costituito eccependo in via preliminare l’inammissibilità del gravame; le Amministrazioni intimate non si sono costituite. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 28 maggio 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione preliminare dell’Istituto e dichiara il ricorso inammissibile. Il gravame risulta proposto da un numero rilevante di soggetti, qualificati in modo del tutto generico, senza alcuna specificazione della posizione individuale di ciascuno. Tale omissione contrasta con il requisito, imposto dal consolidato orientamento giurisprudenziale, di allegare tutti i dati e i documenti idonei a sostenere la pretesa e a consentire il controllo in concreto dei fatti dedotti.
Il Tribunale richiama il principio espresso dal Cons. Stato, Sez. III, n. 4363 del 2019, secondo cui è inammissibile il ricorso collettivo che nulla dice in ordine alle condizioni di legittimazione e di interesse di ciascun ricorrente, perché ciò impedisce di verificare la personalità dell’interesse, l’omogeneità delle posizioni e la fondatezza della domanda. Sul punto richiama anche il precedente del TAR Basilicata, Sez. I, n. 51 del 2022, reso in analoga fattispecie.
La carenza di specificazione assume rilievo decisivo per la non omogeneità, sostanziale e processuale, delle posizioni azionate, riconducibili alle distinte classi dei dipendenti e degli ex dipendenti. Quanto ai primi, il Collegio ravvisa la carenza di interesse attuale e concreto: essi non sono ancora titolari di alcun trattamento previdenziale che la mancata attivazione della previdenza integrativa possa aver inciso.
Il Tribunale richiama altresì l’art. 74 c.p.a. e il principio, espresso dal Cons. Stato, Sez. II, n. 7185 del 2021, secondo cui il ricorso collettivo deroga alla regola di non cumulabilità delle domande solo in presenza di posizioni omogenee e di assenza di conflitto di interessi. La genericità delle posizioni impedisce, infine, di scrutinare la sollevata eccezione di incompetenza territoriale in relazione ai dipendenti cessati dal servizio, non individuati come tali.
La definizione in rito giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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