Diniego impianti pubblicitari invalido per carenza di motivazione e violazione del preavviso di rigetto (TAR Puglia n. 670 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari, il provvedimento di diniego è legittimo solo se sorretto da una motivazione che, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dia conto dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che giustificano la decisione, con riferimento alle risultanze dell’istruttoria e alla fattispecie concreta. Non è sufficiente il generico richiamo a norme di carattere regolamentare, quale una “Premessa” di un Piano generale degli impianti pubblicitari, o l’enunciazione astratta del “disturbo all’estetica dell’ambiente naturale”. È altresì invalidante la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, che impone alla pubblica amministrazione di comunicare tempestivamente al richiedente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, prima della formale adozione del provvedimento negativo, al fine di consentire un effettivo contributo partecipativo del privato.
Il Fatto
Una società operante nel settore dell’impiantistica e dell’affissione pubblicitaria impugnava il diniego opposto dal Comune alla propria richiesta di autorizzazione per l’installazione di un impianto pubblicitario. Il provvedimento negativo si fondava sul rilievo che l’impianto costituisse un “elemento di disturbo all’estetica dell’ambiente naturale”, in contrasto con l’art. 1, comma 3, del P.G.I.P.
Avverso tale diniego la società proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato, deducendo la violazione degli artt. 10-bis e 3 della legge n. 241/1990 per la mancata comunicazione dei motivi ostativi, la carenza di motivazione e il difetto di istruttoria. La controinteressata proponeva opposizione, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendo le censure relative all’insufficienza della motivazione e alla violazione della garanzia partecipativa. In primo luogo, il Collegio ha rilevato che il diniego dell’amministrazione si contraddistingue per il generico rinvio a una disposizione del P.G.I.P. e alla circostanza, non supportata da alcuna precisazione, del preteso “disturbo all’estetica ambientale”.
Richiamato l’obbligo di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990, il giudice ha precisato che la motivazione deve essere il risultato di una concreta e attenta analisi del rapporto amministrativo instaurato con la domanda del privato. Ne consegue che il richiamo a norme di carattere regolamentare, con valenza di premessa generale nell’ambito dello strumento di pianificazione, non è elemento sufficiente a sostenere la legittimità del provvedimento negativo.
Con riferimento al secondo profilo di illegittimità, il TAR ha evidenziato che l’amministrazione ha omesso di comunicare tempestivamente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, come imposto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Tale comunicazione, ha precisato il Collegio, costituisce uno strumento essenziale per consentire al privato di articolare osservazioni e di fornire un contributo che può determinare una modifica della decisione finale, rappresentando anche un efficace mezzo di deflazione del contenzioso.
Nel caso di specie, la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale ha impedito alla società ricorrente di apportare qualsivoglia contributo dialettico, che avrebbe potuto riguardare tanto la localizzazione alternativa degli impianti quanto la dimostrazione dell’insufficienza delle ragioni di diniego addotte dall’ente locale. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Nota della Redazione
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