Accesso civico generalizzato ai dati dei laboratori privati che svolgono test di (TAR Puglia n. 1178 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
I laboratori di analisi privati che, in forza di provvedimenti e circolari ministeriali, svolgono i test in vitro RT-PCR i cui esiti confluiscono nella piattaforma dell’Istituto Superiore di Sanità per la misurazione dei dati epidemiologici, pongono in essere un’attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche e rientrano pertanto nell’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 2-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013. Nei loro confronti è esercitabile l’accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013. Il diritto spetta a chiunque, per sua natura, a prescindere dalla sussistenza di un interesse difensivo e dal collegamento tra il documento richiesto e la situazione individuale potenzialmente da tutelare, e può essere esercitato senza alcuna motivazione, salvi i soli limiti posti dall’art. 5-bis a tutela di interessi pubblici o privati. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo del soggetto destinatario di provvedere sull’istanza nel termine di trenta giorni.
Il Fatto
La ricorrente presentava in data 27/11/2023 un’istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 nei confronti di una società che gestisce un laboratorio di analisi, inserito nell’elenco stilato dal Ministero della Salute tra i soggetti abilitati alla diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori. L’istanza mirava a conoscere la data di autorizzazione del laboratorio allo svolgimento dei test in vitro RT-PCR e il numero di test risultati positivi al virus Sars Cov 2 inviati alle ASL della Regione di appartenenza.
Il laboratorio non adottava alcun provvedimento di riscontro. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’accertamento del diritto all’accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. e per la condanna all’ostensione, in subordine per l’accertamento dell’obbligo di provvedere ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama innanzitutto il proprio indirizzo, espresso in una precedente decisione della stessa Sezione, secondo cui i laboratori privati che svolgono i test RT-PCR, i cui esiti confluiscono nella piattaforma predisposta dall’Istituto Superiore di Sanità per la misurazione dei dati epidemiologici di diffusione del virus, realizzano un’attività di indubbia valenza pubblica. La qualificazione discende dall’Ordinanza n. 640/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla circolare n. 9774 del 20 marzo 2020 del Ministero della Salute, che individuano i laboratori autorizzati alla diagnosi molecolare.
Su questa base il TAR ritiene non revocabile in dubbio che i laboratori pongano in essere una attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, con conseguente assoggettamento agli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni dall’art. 2-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013. Poiché non è in contestazione l’entità del bilancio economico degli enti privati destinatari dell’istanza, assume valore decisivo il fatto che le informazioni richieste attengano a un’attività rientrante nell’interesse pubblico e come tale soggetta ad accesso.
Il Collegio afferma quindi che l’accesso civico spetta per sua natura a prescindere dalla sussistenza di un interesse difensivo e dal collegamento tra il documento richiesto e la situazione individuale da tutelare, può essere esercitato senza alcuna motivazione e deve essere riconosciuto in quanto inerente all’esercizio privato di pubbliche funzioni o comunque di attività di pubblico interesse. A conferma richiama la prevalente giurisprudenza amministrativa, tra cui TAR Campania Napoli n. 3828 del 18 giugno 2024 e TAR Lombardia Brescia n. 384 del 6 maggio 2024, che ravvisano i soli limiti all’esercizio del diritto nella tutela di interessi pubblici o privati individuati dalla legge.
Non ravvisando ragioni per discostarsi da tali precedenti, il TAR accoglie il ricorso nei confronti del laboratorio intimato e dichiara l’obbligo dello stesso di consentire l’accesso mediante presa visione ed estrazione integrale della documentazione, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti, anche nella prospettiva di un equo bilanciamento degli interessi.
Nota della Redazione
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