Diniego di autorizzazione pubblicitaria: obbligo di preavviso di rigetto e motivazione specifica (TAR Puglia n. 672 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di autorizzazione alla collocazione di impianti pubblicitari, il provvedimento di diniego è illegittimo per violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 quando l’amministrazione non abbia comunicato tempestivamente al richiedente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, omettendo di instaurare il contraddittorio procedimentale. È, altresì, affetto da difetto di motivazione il diniego che, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, si limiti a un generico rinvio alle disposizioni di un piano regolatore della pubblicità, senza indicare le specifiche criticità riscontrate in relazione alla fattispecie concreta, impedendo al privato di comprendere e contestare le ragioni della decisione.
Il Fatto
Una società operante nel settore dell’impiantistica pubblicitaria impugnava dinanzi al TAR Puglia la nota con cui il Comune di Foggia aveva rigettato la propria istanza di autorizzazione per l’installazione di un impianto pubblicitario, ritenuto difforme dalle distanze minime dalla segnaletica stradale previste dal Piano generale degli impianti pubblicitari (PGIP). Il diniego si fondava sulla dedotta collocazione dell’impianto a una distanza di 8 metri anziché 10 metri dal segnale di dare precedenza, ai sensi dell’art. 16 del PGIP.
Avverso tale provvedimento la società proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato, successivamente trasposto in sede giurisdizionale a seguito dell’opposizione della controinteressata. Nel giudizio dinanzi al TAR, la ricorrente deduceva la violazione degli obblighi di partecipazione procedimentale e di motivazione del provvedimento, nonché l’erronea applicazione delle norme del PGIP, sostenendo che l’impianto, in quanto installato in aderenza a una parete cieca, sarebbe stato conforme alle distanze regolamentari.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha ritenuto fondato il ricorso sotto un duplice profilo. In primo luogo, ha rilevato l’insufficienza della motivazione del provvedimento di diniego, il quale, pur richiamando le disposizioni del PGIP in materia di distanze, non forniva alcuna specificazione circa gli aspetti critici riscontrati in concreto, impedendo di comprendere le ragioni per cui l’installazione dell’impianto sarebbe risultata difforme dalle previsioni del piano.
La Corte ha precisato che l’obbligo motivazionale di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990 non può ritenersi soddisfatto da un rinvio a enunciazioni generiche, ma esige il riferimento a specifici motivi, frutto di un’attenta analisi del concreto rapporto amministrativo instaurato con la domanda del privato. Il generico richiamo alle norme del PGIP, con valenza di premessa generale dello strumento di pianificazione, non è pertanto sufficiente a sostenere la legittimità del diniego.
In secondo luogo, il Collegio ha ravvisato la violazione della garanzia partecipativa di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990. La mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, prima dell’adozione del provvedimento negativo, ha impedito alla ricorrente di esercitare il proprio contributo dialettico, sia prospettando una localizzazione alternativa degli impianti, sia evidenziando la compatibilità dell’installazione con la normativa, in quanto posta in aderenza a una parete cieca. Tale omissione ha violato altresì il principio di collaborazione tra amministrazione e privato, risultando, pertanto, invalidante del provvedimento impugnato.
Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso è stato accolto con conseguente annullamento del diniego e condanna dell’amministrazione comunale al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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