Improcedibilità del ricorso avverso il silenzio per sopravvenuta conclusione del procedimento SCIA (TAR Lombardia n. 3690 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio-inadempimento della Pubblica Amministrazione è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, in pendenza del giudizio, l’Amministrazione adotti il provvedimento conclusivo del procedimento, rilasciando la comunicazione di positiva conclusione dell’istruttoria ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, corredata dalla espressa rinunzia alla domanda risarcitoria, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un immobile in Milano, presentava una Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa al Permesso di Costruire ai sensi dell’art. 23 d.P.R. n. 380/2001, per un intervento di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso. L’Amministrazione comunale sospendeva i termini del procedimento in attesa del parere di ARPA, che perveniva, e l’Area Bonifiche approvava il Piano di Caratterizzazione con prescrizioni. Nonostante le diffide della società, il Comune rimaneva inerte, senza concludere formalmente il procedimento né rilasciare la comunicazione richiesta per l’avvio dei lavori.
La società proponeva quindi ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., deducendo la violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 241/1990, dell’art. 23-bis d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 42 della L.R. Lombardia n. 12/2005, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna dell’Amministrazione, con nomina di un commissario ad acta, oltre al risarcimento del danno da ritardo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preso atto della dichiarazione di cessazione della materia del contendere depositata dalla società ricorrente il 26 giugno 2026, a seguito dell’adozione da parte del Comune di Milano del provvedimento del 19 giugno 2026 con cui è stata definitivamente attestata la positiva conclusione dell’istruttoria ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, d.P.R. n. 380/2001.
Il Collegio ha rilevato che l’interesse alla decisione sul ricorso avverso il silenzio è venuto meno per effetto della sopravvenuta adozione del provvedimento conclusivo del procedimento. La società ha inoltre espressamente rinunciato alla domanda risarcitoria.
La declaratoria di improcedibilità è stata pertanto pronunciata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che configura l’ipotesi della sopravvenuta carenza di interesse come causa di improcedibilità del ricorso.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione in ragione della pronuncia in rito e della sopravvenienza che ha determinato la definizione del giudizio.
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Nota della Redazione
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