Mutamento di destinazione d’uso tra categorie funzionali distinte e necessità del permesso di costruire (TAR Puglia n. 663 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mutamento di destinazione d’uso che comporti il passaggio tra diverse categorie funzionali previste dall’art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001, ancorché senza opere, non può essere realizzato mediante SCIA ma richiede il previo rilascio del permesso di costruire, con conseguente inapplicabilità del termine di decadenza di cui all’art. 21-nonies l. n. 241/1990. Il termine di dodici mesi per l’annullamento d’ufficio della SCIA decorre dalla scadenza del termine di verifica di cui all’art. 19, comma 3, l. n. 241/1990, che resta sospeso in caso di richiesta di integrazione documentale, a prescindere dalla natura degli aspetti integrati. La destinazione d’uso di un immobile è quella prevalente in termini di superficie utile, ma la qualificazione deve tenere conto della funzione concretamente svolta dalla struttura.
Il Fatto
Una società cooperativa, affidataria di un servizio di gestione di una comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica potenziata ad autori di reato, presentava al Comune una SCIA per il cambio di destinazione d’uso senza opere di un complesso alberghiero da categoria catastale D2 a D4, dichiarando un intervento di manutenzione straordinaria. Il Comune, dopo aver sospeso l’efficacia della SCIA e ricevuto le integrazioni documentali, annullava in autotutela la segnalazione ritenendo il cambio di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante e incompatibile con la destinazione dell’area. La Regione annullava altresì l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento rilasciati alla società.
La ricorrente impugnava i provvedimenti deducendo, tra l’altro, il superamento del termine di dodici mesi per l’esercizio dell’autotutela e l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 21-nonies l. n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione relativa alla violazione del termine di dodici mesi per l’annullamento d’ufficio, osservando che il termine per l’esercizio dell’autotutela decorre dalla scadenza del termine ordinario di verifica di trenta giorni dalla presentazione della SCIA, ma rimane sospeso in caso di richiesta di integrazioni per incompletezza della documentazione. Nel caso di specie, la documentazione completa era stata fornita solo in data successiva, con conseguente tempestività dell’annullamento adottato. Il collegio ha inoltre precisato che il potere di autotutela non è comunque soggetto al termine di decadenza quando la SCIA è stata utilizzata per interventi che richiedono il permesso di costruire, poiché la segnalazione deve rispondere al modello legale per poter produrre i propri effetti e non può essere impiegata al di fuori del suo ambito applicativo.
Nel merito, la Corte ha accertato che il passaggio da una destinazione turistico-ricettiva a una socio-sanitaria integra un mutamento rilevante della destinazione d’uso tra categorie funzionali distinte ai sensi dell’art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001. L’immobile, destinato ad albergo in zona agricola E3 con specifica vocazione turistica, apparteneva alla categoria funzionale turistico-ricettiva di cui alla lettera a-bis), mentre l’attività di comunità riabilitativa psichiatrica, in quanto servizio socio-assistenziale, è riconducibile alla categoria produttiva e direzionale di cui alla lettera b). Tale modifica, comportando il passaggio tra categorie funzionali diverse, non poteva essere legittimata da una mera SCIA ma necessitava del preventivo permesso di costruire.
Quanto alla natura della struttura, il TAR ha escluso che la componente alberghiera potesse ritenersi prevalente rispetto a quella socio-sanitaria. La stessa definizione di C.R.A.P. di cui al R.R. n. 14/2018, caratterizzata dalla copertura assistenziale per ventiquattro ore giornaliere, e la documentazione versata in giudizio, che descriveva tutte le attività come funzionali al progetto terapeutico e riabilitativo degli ospiti, dimostravano la recessività della destinazione alberghiera. Ne conseguiva l’inapplicabilità della disposizione regionale che qualifica la destinazione d’uso in base alla superficie prevalente.
Il carattere plurimotivato del provvedimento di annullamento ha determinato l’inammissibilità delle censure relative al regime vincolistico ambientale e paesaggistico, essendo sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni poste a sostegno dell’atto. Il collegio ha infine respinto le doglianze sulla mancata comparazione degli interessi e sull’omessa comunicazione di avvio del procedimento a soggetti non destinatari degli effetti diretti del provvedimento, dichiarando inammissibile l’impugnazione della relazione istruttoria in quanto atto privo di natura provvedimentale.
Nota della Redazione
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