Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1491 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza che riconosce al lavoratore della scuola il diritto alla carta docente è suscettibile di esecuzione mediante ricorso per ottemperanza ex art. 112 e 114 cod. proc. amm.. L’inadempimento dell’amministrazione che non abbia provveduto alla materiale corresponsione oltre il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 legittima l’ordine di esecuzione in un termine breve e la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il ritardo maturato giustifica la condanna alla penalità di mora nella misura degli interessi legali, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro il riconoscimento del diritto alla carta docente per l’importo di euro 500,00 annui e per gli anni scolastici indicati in sentenza, oltre rivalutazione e interessi. La sentenza, dichiarata esecutiva e notificata all’amministrazione, era passata in giudicato.
L’amministrazione aveva eseguito il titolo solo quanto alle spese di giudizio, attribuite al procuratore antistatario, senza corrispondere quanto dovuto a titolo principale. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza al TAR Toscana, chiedendo l’adozione delle misure attuative del giudicato, la nomina del commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza, verificando anzitutto la definitività del titolo e la sua idoneità a fondare l’obbligo di esecuzione in capo all’amministrazione intimata. La sentenza del giudice del lavoro, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato, costituisce titolo azionabile ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm..
Sul piano dell’inerzia, il TAR ha rilevato che non risulta dimostrata in giudizio la materiale corresponsione di quanto dovuto al ricorrente. La difesa erariale non ha prodotto elementi idonei a provare l’adempimento, con la conseguenza che l’obbligo derivante dal giudicato resta inevasi.
Il Collegio ha poi escluso la sussistenza di ostacoli normativi alla corresponsione. Il titolo esecutivo era stato notificato all’organo competente alla liquidazione ed era ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003.
Accertata la perdurante inottemperanza, il TAR ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione al giudicato, assegnando il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Ha inoltre nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di avvalersi del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, per provvedere nel successivo termine di 60 giorni in caso di infruttuosa scadenza del primo termine.
Quanto alla misura coercitiva, il ritardo maturato ha giustificato la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con la decorrenza indicata dall’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, cod. proc. amm., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015. Le spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre IVA e CAP, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e attribuite al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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