Esclusione da concorso docenti e riconoscimento abilitazione estera: necessario accertamento istruttorio (TAR Puglia n. 523 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente, l’esclusione del candidato dalla graduatoria di merito, disposta in conseguenza del diniego di riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito all’estero, perde ogni fondamento giuridico allorché il diniego stesso sia stato rimosso dal giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato. In tale evenienza, l’Amministrazione è tenuta a dare puntuale esecuzione al giudicato, riesaminando l’istanza di riconoscimento secondo i principi affermati e provvedendo conseguentemente alla corretta collocazione del candidato nella graduatoria. Il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio al fine di accertare l’effettiva esistenza e il contenuto di atti del procedimento, come le graduatorie emendate, che risultino documentalmente carenti e sulle quali l’Amministrazione non abbia fornito chiarimenti, anche al fine di valutare la cessazione della materia del contendere.

Il Fatto

La ricorrente partecipava al concorso per il reclutamento di personale docente bandito con D.D.G. n. 85/2018 per la classe di concorso A018 (Filosofia e Scienze Umane) nella Regione Puglia. Ammessa con riserva, in attesa del riconoscimento dell’abilitazione conseguita in Romania, superava le prove concorsuali e veniva inserita con riserva nella graduatoria approvata nel febbraio 2019. A seguito del diniego ministeriale di riconoscimento del titolo, l’Amministrazione disponeva la sua esclusione dalla graduatoria di merito con decreto del luglio 2019, che veniva impugnato unitamente alle successive graduatorie emendate che non la contemplavano.

Nelle more del giudizio, il Consiglio di Stato accoglieva il ricorso avverso il diniego di riconoscimento, e il conseguente giudizio di ottemperanza si concludeva con la nomina di un Commissario ad acta e la fissazione di un termine per provvedere al riesame dell’istanza. Il Ministero rilasciava infine il riconoscimento del titolo di abilitazione, richiamando il proprio obbligo di conformarsi al giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti una graduatoria emendata risalente al 2019, della quale non è stato tuttavia depositato il testo e che non risulta comunque presente agli atti del giudizio. L’Amministrazione, nella propria relazione, non ha fornito alcun chiarimento in ordine all’atto impugnato, né ha riferito in merito al riconoscimento ministeriale del titolo di abilitazione, sopravvenuto in data successiva alla proposizione del ricorso.

Il Giudice osserva che le eventuali determinazioni amministrative conseguenti al riconoscimento del titolo, di segno favorevole alla ricorrente, potrebbero dar luogo alla cessazione della materia del contendere, rendendo superflua ogni ulteriore statuizione. Al contempo, l’accertamento dell’esistenza e del contenuto della graduatoria emendata impugnata con i motivi aggiunti risulta indispensabile per definire la controversia nel merito.

In considerazione della carenza documentale e del difetto di collaborazione dell’Amministrazione, il Tribunale ritiene necessario disporre un incombente istruttorio, ordinando all’Ufficio Scolastico Regionale di depositare una documentata relazione di chiarimenti sugli sviluppi della vicenda entro il termine di venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e di fissare la pubblica udienza per la definizione della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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