Improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere dopo l’inserimento in graduatoria (TAR Puglia n. 661 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso gli atti di esclusione da una graduatoria concorsuale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., quando l’Amministrazione, medio tempore, ha inserito il ricorrente nella graduatoria stessa e lo ha immesso in ruolo a tempo indeterminato, dando piena soddisfazione all’interesse azionato. In tal caso, l’eventuale annullamento degli atti impugnati non produrrebbe alcuna utilità pratica e la prosecuzione del giudizio risulterebbe inutile. La soccombenza virtuale non può fondare la condanna alle spese quando il ricorso risulti manifestamente infondato alla luce delle deduzioni difensive dell’Amministrazione.
Il Fatto
Un candidato ha partecipato ad una procedura concorsuale per titoli ed esami per l’assunzione in ruolo di personale docente nella scuola secondaria, per la classe di concorso indicata in epigrafe, per la Regione Puglia, conseguendo un punteggio complessivo di 208,50 punti. Escluso dalla graduatoria generale definitiva di merito approvata dall’Ufficio Scolastico Regionale, pur avendo un punteggio superiore ad alcuni dei candidati inclusi, il candidato ha impugnato gli atti di esclusione, deducendo la violazione delle regole sulle riserve di posti e l’illegittimo computo dei riservisti nella quota prevista dall’art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 487/1994.
Nelle more del giudizio, a seguito di sopravvenienze amministrative — esclusione di un candidato per carenza del titolo di riserva dichiarato, rinunce e rettifiche della graduatoria — l’Amministrazione ha inserito il ricorrente in graduatoria di merito con il punteggio di 208,50 ed ha disposto l’immissione in ruolo a tempo indeterminato, con stipula del relativo contratto individuale di lavoro.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l’attività amministrativa successiva alla proposizione del giudizio aveva integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente, rendendo sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento degli atti impugnati. La circostanza che la prosecuzione del giudizio fosse priva di utilità pratica era stata espressamente riconosciuta dalla stessa parte ricorrente, che aveva concluso chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha escluso la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, ritenendo il ricorso infondato sulla base delle controdeduzioni erariali. In particolare, è stato condiviso l’assunto secondo cui la priorità nell’ordine di graduazione delle riserve — che vede prevalere la riserva “A” per i superstiti di vittime del dovere e la riserva “N” per gli invalidi di cui alla legge n. 68/1999 — aveva correttamente determinato l’esclusione del ricorrente, titolare di riserve di rango inferiore.
È stato inoltre condiviso il principio per cui non si computa nella quota di riserva il candidato vincitore per merito, ancorché appartenente alle categorie riservatarie: la sua inclusione tra i riservisti non valorizzerebbe l’alto punteggio conseguito e pregiudicherebbe gli altri candidati titolari di riserve con punteggio inferiore, obliterando la ratio delle riserve medesime, volta a salvaguardare determinate categorie di soggetti svantaggiati.
In ragione della complessiva evoluzione procedimentale e processuale della vicenda, il Tribunale ha disposto l’integrale compensazione delle spese tra le parti, pur in presenza della declaratoria di improcedibilità, valorizzando le sopravvenienze che avevano caratterizzato l’intera vicenda e la fondatezza delle difese dell’Amministrazione nel merito.
Nota della Redazione
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