Riliquidazione del TFS del militare in quiescenza a domanda con i sei scatti stipendiali (TAR Puglia n. 632 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio, ciascuno del 2,50%, previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, spetta anche a coloro che siano stati collocati in quiescenza a domanda, purché abbiano compiuto i requisiti anagrafici e contributivi richiesti. Tale beneficio, inclusivo nella base di calcolo della pensione, deve essere applicato anche al trattamento di fine servizio, ai sensi dell’art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare), non ravvisandosi alcuna esclusione normativa. In caso di domanda di riliquidazione del TFS, la legittimazione passiva esclusiva appartiene all’Istituto previdenziale, con conseguente difetto di legittimazione delle Amministrazioni statali datrici di lavoro.
Il Fatto
Il ricorrente, ex brigadiere capo dell’Arma dei Carabinieri, collocato a riposo a domanda, chiedeva l’accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio con l’inclusione, nella base di calcolo, dei sei aumenti periodici di stipendio. Il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri si costituivano in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione passiva. L’INPS non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalle Amministrazioni statali, disponendone l’estromissione dal giudizio. La controversia, attenendo alla riliquidazione del trattamento di fine servizio, riguarda attività e provvedimenti di esclusiva competenza dell’Istituto previdenziale.
Nel merito, il giudice ha ricostruito il quadro normativo di riferimento. L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, al comma 1, attribuisce al personale della Polizia di Stato e alle forze di polizia a qualifiche equiparate, cessato dal servizio per età, inabilità o decesso, sei scatti biennali del 2,50% calcolati sull’ultimo stipendio. Il comma 2 estende il diritto al personale collocato in quiescenza a domanda, a condizione del compimento dei requisiti anagrafici e di versamento contributivo.
La sentenza osserva che l’art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010 ha poi ricompreso, nei primi due commi, tali aumenti periodici anche ai fini del trattamento di fine servizio, confermando al terzo comma l’estensione al personale cessato a domanda. Tale quadro normativo, ad avviso del Collegio, non preclude l’inclusione dei suddetti scatti nella base di calcolo del TFS.
La motivazione richiama, a sostegno, un consolidato orientamento giurisprudenziale favorevole ai ricorrenti, citando pronunce del Consiglio di Stato n. 1231/2019, n. 2833/2023 e n. 2986/2023, nonché numerose decisioni di Tribunali Amministrativi Regionali. Alla luce di tale univoca esegesi, il mancato riconoscimento delle utilità richieste è stato ritenuto contrario al principio di uniformità del trattamento previdenziale.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con declaratoria di difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni statali e compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, salvo il rimborso del contributo unificato a carico dell’INPS.
Nota della Redazione
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