Payback dispositivi medici definito estingue obbligazioni e preclude azioni giurisdizionali (TAR Lazio n. 9562 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, introduce una definizione agevolata degli obblighi di payback per i dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, subordinata al versamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L’integrale versamento di tale quota estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi per gli anni predetti. Ne consegue che, a fronte dell’avvenuto versamento della quota ridotta, il ricorso proposto avverso i provvedimenti di ripiano del superamento del tetto di spesa deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato i provvedimenti con cui il Ministero della salute e le Amministrazioni regionali hanno definito i tetti di spesa per il quadriennio 2015-2018 e le modalità di compartecipazione delle aziende private alla sostenibilità del Servizio Sanitario, tramite il meccanismo del cosiddetto payback. In particolare, ha censurato il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa, le linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti di ripiano e la relativa intesa sancita in Conferenza Permanente Stato-Regioni, deducendo sia vizi di illegittimità delle norme primarie sia vizi propri dei provvedimenti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, nel corso del giudizio, è sopravvenuto l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 dell’8 agosto 2025, il quale ha ridefinito il regime degli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018. La norma ha previsto che tali obblighi si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. L’integrale versamento di detta quota estingue l’obbligazione, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa; decorso il termine, le regioni accertano l’avvenuto versamento e la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti regionali e provinciali.
Con memoria depositata in giudizio il 18 marzo 2026 la società ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del gravame, avendo versato a favore della regione intimata, come previsto dalla novella, la quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha così dato atto di avere integralmente assolto agli obblighi di versamento nella misura ridotta introdotta dalla disciplina transitoria.
Il Collegio, richiamato il principio dispositivo che regola il processo amministrativo, ritiene di dover conformare la decisione alla dichiarazione della parte e dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con assorbimento di ogni altra valutazione nel merito. La definizione in rito della controversia, in ragione della decisione e della complessità della materia, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.