Ottemperanza al giudicato sulla carta del docente e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2553 del 25.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, in caso di perdurante inerzia, nomina il commissario ad acta. Il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del D.L. 669/1996 deve essere rispettato prima della proposizione del ricorso. Al commissario ad acta non spetta ulteriore compenso, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha agito in sede di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Marsala, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare in suo favore la cd. “carta del docente”, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022, per complessivi euro 1.500.

Il Ministero si è costituito evidenziando la mole del contenzioso in materia e le difficoltà di dare tempestiva esecuzione ai giudicati per insufficienza dei fondi di bilancio. La causa è stata discussa in camera di consiglio e posta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato l’ammissibilità dell’azione. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Nel caso di specie, la pretesa si fonda su una sentenza del Tribunale di Marsala il cui passaggio in giudicato è stato attestato dalla cancelleria competente in data 25.02.2026.

Il Tribunale ha poi accertato il rispetto degli ulteriori adempimenti richiesti per la proponibilità dell’azione. È stato rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 669/1996, poiché la sentenza conforme all’originale è stata notificata all’amministrazione in data 11.10.2022. Il ricorso è stato notificato e depositato in data 25 febbraio 2026.

Riscontrato l’inadempimento del Ministero, il ricorso è stato dichiarato fondato nel merito e accolto. Il Collegio ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza mediante l’accredito della somma spettante, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della presente sentenza, se anteriore.

Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, che provvederà, su istanza della parte interessata, nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il Collegio ha escluso la corresponsione di ulteriore compenso, applicando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Le spese sono state liquidate in dispositivo seguendo la soccombenza, tenuto conto del carattere seriale del contenzioso e del non elevato livello di complessità, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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