Caravan in zona agricola: Dia inefficace e termine dalla notifica (TAR Lazio n. 6156 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attività di autorimessa all’aperto di caravan, insistente su area classificata come zona agricola, implica un cambio di destinazione d’uso che, in assenza di specifiche previsioni delle norme tecniche di attuazione, non è compatibile con la destinazione urbanistica del suolo e richiede il rilascio del relativo titolo edilizio. In tal caso, il provvedimento di cessazione dell’attività costituisce atto vincolato e doveroso conseguente al diniego della SCIA, con conseguente irrilevanza dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. La notifica del provvedimento amministrativo effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata eletto dal privato in sede di presentazione della SCIA è rituale e da essa decorre il termine di decadenza per l’impugnazione.
Il Fatto
Una società operante nel settore del noleggio e rimessaggio di caravan impugnava dinanzi al TAR Lazio due distinti provvedimenti del Comune di Monte Compatri: l’ordinanza n. 11 del 22 giugno 2022, con cui era stata ordinata la cessazione dell’attività di autorimessa all’aperto di caravan su un terreno in zona agricola, e la diffida prot. n. 23075/2012, con cui l’Amministrazione aveva contestato la prosecuzione delle attività avviate con SCIA nel 2011 e nel 2012.
La società ricorrente sosteneva di svolgere l’attività sin dal 2001, sulla base di una DIA presentata dalla ditta individuale di cui assumeva di essere dante causa e di una SCIA del 2011; lamentava inoltre la violazione delle garanzie procedimentali e la lesione del legittimo affidamento. Il Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso avverso la diffida per intervenuta decadenza e l’infondatezza nel merito delle censure.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, previa riunione dei ricorsi, ha preliminarmente dichiarato irricevibile il ricorso avverso la diffida del 2012, in quanto notificato solo nel dicembre 2022, ben oltre il termine di decadenza ex art. 29 c.p.a. La notifica del provvedimento era stata infatti ritualmente effettuata nel 2012 all’indirizzo di posta elettronica certificata espressamente eletto dalla società in sede di presentazione della SCIA al SUAP; alcuna rilevanza poteva attribuirsi alla lamentata omessa notifica al domicilio digitale risultante dal registro delle imprese.
Nel merito, la Corte ha escluso che l’attività di autorimessa all’aperto di caravan potesse ritenersi legittima su un’area destinata a zona agricola. Tale attività, implicando una trasformazione definitiva del suolo, richiede un titolo edilizio e non è compatibile con la classificazione urbanistica, come confermato dai precedenti citati (Cons. Stato, sez. VI, 25 luglio 2023, n. 7294; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 3 maggio 2018, n. 2965).
Quanto al ricorso avverso l’ordinanza di cessazione, il Tribunale ha rilevato che la DIA del 2001 era stata presentata da un diverso soggetto e riguardava una differente attività (noleggio senza conducente di due soli mezzi), non essendo stato chiarito il rapporto di successione; la SCIA del 2011 era stata tempestivamente rigettata, con la conseguente infondatezza dei motivi basati sulla lesione dell’affidamento. Infine, la mancata comunicazione di avvio del procedimento è risultata irrilevante, trattandosi di atto vincolato e doveroso rispetto al diniego della SCIA, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.