Il recesso della PA per inadempimento contrattuale spetta al giudice ordinario (TAR Abruzzo n. 566 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento di un immobile in gestione, concluso dalla pubblica amministrazione non all’esito di una procedura ad evidenza pubblica bensì in esito a trattative di diritto privato, l’atto con cui l’amministrazione esercita il recesso per asseriti inadempimenti del privato, incidendo sulla fase esecutiva del rapporto negoziale e ponendovi termine, non riveste natura autoritativa ed è reso in regime di diritto privato. Ne consegue che la relativa controversia, avente ad oggetto la contestazione dell’inadempimento e la sussistenza del diritto soggettivo del privato alla prosecuzione del rapporto, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, non ricorrendo un esercizio di potere autoritativo né una fattispecie di revoca del provvedimento di affidamento originario.
Il Fatto
Il Comune aveva aggiudicato alla società ricorrente, all’esito di una gara, la vendita di un immobile, affidandole nel contempo, in via provvisoria e transattiva, la gestione della casa di riposo ivi ubicata, con previsione di un canone mensile fino alla stipula della compravendita. Sorte difficoltà in ordine al titolo di provenienza dell’immobile, le parti stipulavano una convenzione con cui il Comune si impegnava ad avviare l’azione di usucapione e la società accettava di proseguire la gestione senza corrispondere il canone, versando due acconti sul prezzo.
L’esito negativo dell’azione di accertamento impediva la stipula della vendita. Con determinazione del 2020, il Comune disponeva il recesso con effetto immediato dal rapporto di gestione, contestando alla società la mancata stipula dell’atto di trasferimento, il mancato pagamento dei canoni nonostante le diffide e l’assenza di una struttura organizzativa adeguata. La società impugnava l’atto dinanzi al TAR deducendo la natura autoritativa del provvedimento e l’insussistenza degli inadempimenti, mentre il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto l’eccezione del Comune, dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Il Collegio ha rilevato che l’atto impugnato, pur formalmente qualificato come determina dirigenziale, costituisce un recesso dal rapporto di gestione, fondato su contestazioni che attengono tutte alla fase esecutiva del rapporto stesso: il mancato pagamento dei canoni, la mancata stipula della compravendita e l’insussistenza della struttura organizzativa.
Il TAR ha escluso che l’atto avesse natura autoritativa, osservando che l’affidamento in gestione non era scaturito da una procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto la gestione del servizio, ma da una vicenda negoziale di natura transattiva collegata alla gara per la vendita dell’immobile. Le contestazioni del Comune, ha precisato il Collegio, non riguardavano la legittimità del provvedimento di affidamento, ma fatti successivi alla stipula della convenzione, incidenti sull’esecuzione del rapporto. L’atto di recesso, pertanto, era stato reso in regime di diritto privato e produceva un effetto civilistico, ponendo termine al rapporto.
Il Collegio ha inoltre respinto la tesi della ricorrente, secondo cui la PA avrebbe dovuto operare una revoca del precedente affidamento e non un recesso, affermando che l’amministrazione ben può, in presenza di un asserito inadempimento, recedere dal rapporto in essere senza esercitare un potere di autotutela. La sussistenza di un diritto soggettivo del privato alla prosecuzione del rapporto e la contestazione dell’inadempimento imponevano, quindi, la devoluzione della controversia al giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini di rito. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della natura della decisione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.