Sospensione cautelare e onere probatorio sulla consistenza del manufatto preesistente (TAR Puglia n. 609 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, il giudice amministrativo, quando la controversia verte sull’effettiva consistenza di un manufatto preesistente oggetto di una SCIA alternativa al permesso di costruire, può ritenere superflua l’attività di verificazione e, invece, necessario onerare la parte ricorrente di produrre la documentazione fotografica disponibile che sia idonea a comprovare la consistenza del fabbricato in epoca anteriore all’intervento. La sospensione cautelare del provvedimento impugnato può essere pertanto concessa, ma subordinata all’adempimento di tale onere istruttorio, al fine di garantire un corretto e completo contraddittorio tecnico ai fini della decisione di merito.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale con cui il Comune aveva disposto l’annullamento in autotutela della SCIA alternativa al permesso di costruire presentata per un intervento di demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico in zona agricola. L’Amministrazione, basandosi su un articolato quadro di fonti cartografiche, ortofoto e aerofotogrammetrie, riteneva che il manufatto preesistente fosse di dimensioni nettamente inferiori a quelle dichiarate. Il ricorrente, viceversa, sosteneva la legittimità dell’intervento, allegando l’esistenza del fabbricato nelle dimensioni rappresentate. La controversia si concentrava, quindi, sulla consistenza originaria del bene.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, esaminata l’istanza istruttoria avanzata dal ricorrente, ha rilevato come il thema decidendum fosse incentrato sull’accertamento della reale dimensione del manufatto preesistente. Ha quindi valutato l’opportunità di disporre una verificazione. Tale attività è stata ritenuta non necessaria, in quanto il quadro probatorio già acquisito — contrapponendo le risultanze delle fonti pubbliche, da cui emerge la presenza di un piccolo manufatto diruto, ad una sola fotografia prodotta dal privato, la cui attendibilità è stata contestata per asserite incongruenze dimensionali — non appariva bisognoso di un accertamento tecnico d’ufficio.

Il Collegio ha invece ritenuto indispensabile che fosse la parte ricorrente a fornire un supporto probatorio più solido. Ha pertanto ordinato la produzione di tutta la documentazione fotografica che sia nella disponibilità del ricorrente, dei suoi danti-causa o dei relativi tecnici, ivi incluse le immagini allegate alla pratica edilizia o catastale, purché risalente ad epoca anteriore ai lavori e idonea a dimostrare la consistenza preesistente dell’immobile. Tale produzione è stata considerata funzionale a superare le contestazioni dell’Amministrazione.

Alla luce di ciò, e ritenuto di dover temporaneamente tutelare la posizione del ricorrente, il TAR ha disposto la sospensione cautelare del provvedimento di annullamento, fissando una nuova camera di consiglio per la verifica dell’adempimento dell’onere probatorio e il prosieguo della vicenda cautelare. La decisione non entra nel merito della legittimità dell’atto impugnato, ma lo sospende in via interinale, condizionando implicitamente il mantenimento della misura alla collaborazione istruttoria della parte interessata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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