Esecuzione del giudicato sulla carta elettronica del docente e penalità di mora (TAR Piemonte n. 466 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulle sentenze che hanno riconosciuto al docente il beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, quando il titolo sia stato notificato e sia inutilmente decorso il termine di art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’inerzia serbata nell’adempimento integra il presupposto per la nomina del Commissario ad acta e per la condanna alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali e decorrente dalla notificazione della sentenza fino all’adempimento spontaneo o all’efficacia della nomina commissariale.

Il Fatto

Più docenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione di sentenze del giudice del lavoro che avevano accertato il loro diritto al beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la carta elettronica del docente, per gli anni scolastici indicati in ciascun titolo.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merto, costituitosi, si è formalmente opposto all’accoglimento. I ricorsi, proposti dallo stesso difensore, sono stati riuniti in applicazione del decreto n. 3/2025 del Presidente della Sezione, adottato per fronteggiare l’arretrato seriale in materia di carta del docente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in ciascun ricorso la sussistenza dei presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. Le sentenze azionate sono state rilasciate in copia attestata conforme ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. e notificate a mezzo posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.

Alla data di proposizione dei ricorsi era già infruttuosamente decorso il termine di art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’amministrazione non ha contestato di aver omesso l’ottemperanza. Ne discende l’ordine di dare esecuzione ai titoli e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, chiamato a provvedere entro un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso è compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.

È stata accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., quantificata negli interessi legali su quanto dovuto. Il dies a quo è fissato nella notificazione della sentenza, il dies ad quem nell’adempimento spontaneo o, in caso di perdurante inadempimento, nel giorno da cui ha efficacia la nomina del Commissario.

Le spese, liquidate per ciascun ricorso indipendentemente dalla riunione, seguono la soccombenza secondo i parametri della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, soggetti a dimidiazione e ridotti per la serialità della controversia e per l’obiettiva difficoltà operativa dell’amministrazione. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti sulla potenziale connessione con il danno erariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *