Soglia di sbarramento e calcolo dei voti validi nelle elezioni regionali (TAR Puglia n. 612 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di elezioni regionali, ai fini del superamento della soglia di sbarramento del 4% prevista per i gruppi di liste collegati in coalizione, la percentuale deve essere calcolata rapportando la cifra elettorale della singola lista al totale dei voti validi conseguiti dai candidati alla presidenza della Regione, e non già al totale dei voti validi espressi in favore delle sole liste. Tale meccanismo di computo, che può determinare una differenza tra le due grandezze, non è irragionevole e non viola gli artt. 3 e 48 Cost., rientrando nella discrezionalità del legislatore regionale la scelta di subordinare l’accesso al riparto dei seggi al superamento di una soglia di rappresentatività “rinforzata”, valutata anche in rapporto ai voti espressi per il Presidente eletto.

Il Fatto

In seguito alle elezioni regionali della Puglia del 23 e 24 novembre 2025, l’Ufficio Centrale Regionale aveva escluso il gruppo di liste AVS (Alleanza Verdi Sinistra) dall’assegnazione dei seggi, in quanto la lista aveva riportato una percentuale di voti validi pari al 3,78%, inferiore alla soglia di sbarramento del 4%. I ricorrenti, candidati nella lista esclusa, impugnavano il verbale di proclamazione, sostenendo che la soglia andasse calcolata rapportando i voti della lista al totale dei voti validi conseguiti dalle liste e non dai candidati Presidenti, il che avrebbe portato la percentuale al 4,86%.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia prende le mosse dalla natura delle norme che regolano i meccanismi elettorali, richiamando il principio per cui esse riguardano “meccanismi matematici” e non si prestano a interpretazioni che superino la lettera della legge, come affermato da Cons. St., Ad. plen., n. 13 del 1997 e ribadito da successivi arresti della giurisprudenza amministrativa.

La Corte ripercorre la disciplina dell’art. 15 della legge n. 108/1968, come modificato dalla legge Regione Puglia n. 7/2015, evidenziando come il rinvio al “totale dei voti validi conseguiti nella regione” si riferisca, attraverso il richiamo ai numeri 1) e 2) del medesimo comma, alle cifre elettorali conseguite dai candidati Presidenti. Su tale punto, il Collegio valorizza i propri precedenti, ossia TAR Puglia, sez. III, n. 148 del 2021 e la conferma in appello da parte di Cons. Stato, sez. II, n. 5838 del 2021, secondo cui la norma è “perspicua” nel far riferimento ai voti espressi in favore dei candidati alla carica di Presidente.

Quanto alla dedotta violazione degli artt. 3 e 48 Cost., il TAR richiama il consolidato orientamento per cui l’uguaglianza del voto va garantita al momento dell’espressione del suffragio e non si estende al suo peso concreto, dipendente dal sistema elettorale. La soglia di sbarramento, anche ove innalzata dall’operare combinato del meccanismo, rientra nel range di discrezionalità riconosciuto al legislatore regionale, come affermato da Corte cost. n. 239 del 2018, che considera irragionevoli solo soglie superiori al 5%.

Infine, il Collegio disattende la questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata, osservando che la differenza di computo, derivante dalla considerazione dei voti espressi per i soli candidati Presidenti, determina uno scostamento percentuale minimo e in ogni caso tale da non vulnerare il principio di ragionevolezza. La sentenza respinge quindi il ricorso, giudicando il sistema elettorale pugliese coerente con l’obiettivo di “agevolare la formazione di stabili maggioranze” e di assicurare la rappresentanza delle minoranze dotate di sufficiente rappresentatività, compensando le spese per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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