Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario: l’incombente istruttorio e la disciplina transitoria (TAR Abruzzo n. 167 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori al fine di verificare la puntuale esecuzione dell’obbligo di provvedere, quando la domanda concerne l’attuazione di una pronuncia del giudice ordinario non satisfattiva. L’ordinanza che dispone la relazione è strumentale alla decisione sulla persistenza dell’inadempimento, sulla nomina del commissario ad acta e sull’applicazione delle penalità di mora di cui all’art. 114, quarto comma, cod. proc. amm.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal giudicato formatosi sulla sentenza n. 66 del 7 maggio 2025 del Tribunale di Vasto, con cui il giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto della parte ricorrente nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

A fronte della lamentata inerzia dell’Amministrazione, la parte interessata ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, chiedendo che fosse ordinato al Ministero di conformarsi al dictum e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle penalità di mora. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, esaminati gli atti e valutata la complessità della fattispecie, ha ritenuto necessario disporre un approfondimento istruttorio prima di assumere qualsiasi determinazione nel merito dell’ottemperanza.

L’ordinanza in esame non decide, pertanto, sulla fondatezza della pretesa, ma si limita a ordinare all’Amministrazione di depositare una relazione circostanziata e documentata sui fatti di causa e sui motivi di ricorso, entro il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione o notifica del provvedimento.

La scelta istruttoria risponde all’esigenza di acquisire elementi conoscitivi essenziali per verificare se l’obbligo di conformarsi al giudicato sia stato effettivamente adempiuto e per valutare, all’esito, le ulteriori domande proposte dalla parte ricorrente, ivi compresa la richiesta di nomina del commissario ad acta.

Il Tribunale ha contestualmente fissato la camera di consiglio del 26 giugno 2026 per il seguito della trattazione, consentendo così alle parti di formulare le proprie difese alla luce della relazione depositata dall’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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