Pene sostitutive: il “consenso” fino all’udienza non equivale alla “richiesta”, che resta soggetta al principio devolutivo (Cass. pen. 5985/2026)

Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 5985 del 13 febbraio 2026 (R.G.N. 18271/2025) — Presidente Pierluigi Di Stefano, Relatrice Ombretta Di Giovine.

Il principio di diritto

In tema di pene sostitutive va distinta la “richiesta” di sostituzione — che soggiace al principio devolutivo e deve essere formulata con specifico motivo di gravame, nell’atto d’impugnazione o, al più, nei motivi nuovi, corredata da deduzioni specifiche — dal “consenso” all’esercizio d’ufficio del potere sostitutivo, che l’art. 598-bis, comma 4-bis, cod. proc. pen. consente di esprimere fino alla data dell’udienza partecipata, anche in termini generici. Trattandosi di potere d’ufficio, il suo mancato esercizio non soggiace ad alcun obbligo motivazionale, e l’imputato che si sia limitato a prestare il consenso non può dolersene.

Il fatto

La Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma sul trattamento sanzionatorio, confermava la condanna per maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) ai danni della madre, ultranovantenne. L’imputato ricorreva con sei motivi: dall’erronea applicazione dell’art. 572 e dai vizi di motivazione sulla credibilità della persona offesa, alle aggravanti degli artt. 61, n. 5, e 94 cod. pen., fino alla mancata pronuncia sulla sostituzione della pena, cui in udienza aveva prestato il proprio “consenso”.

La motivazione

I primi tre motivi sono inammissibili. Le dichiarazioni della persona offesa — non soggette alle regole dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. — possono da sole fondare l’affermazione di responsabilità, previa verifica, più penetrante e rigorosa, della credibilità soggettiva e dell’attendibilità del racconto (Sez. Un., n. 41461 del 2012, Bell’Arte). La Corte d’appello aveva comunque elencato plurimi riscontri non de relato: l’assistente dello studio dentistico adiacente che allertò i Carabinieri, due condomine, la figlia della persona offesa e la relazione d’intervento dei militari. Le aggressioni verbali erano plurime e frequenti, tali da integrare l’abitualità propria del reato; e non vi è contraddizione tra il ritenere il rapporto conflittuale e, insieme, connotato da maltrattamenti, poiché ciò che rende le liti familiari penalmente rilevanti è l’asimmetria del rapporto (Sez. 6, n. 37978 del 2023).

Il quarto motivo è infondato: la minorata difesa (art. 61, n. 5) è stata desunta non dalla sola età avanzata; l’ubriachezza abituale (art. 94), distinta da quella cronica che rileva ex art. 95 cod. pen., non è smentita dal fatto che quel giorno l’imputato si fosse recato al lavoro, e la deduzione difensiva era comunque generica. Il quinto motivo è inammissibile: la mancata estensione nel massimo delle attenuanti era motivata con la gravità delle condotte e i precedenti penali, tra cui una tentata rapina.

Il sesto motivo è rigettato. Poiché l’udienza si era svolta oltre la disciplina transitoria, trovava applicazione l’art. 598-bis, comma 4-bis, cod. proc. pen., che consente di esprimere il consenso alla sostituzione della pena fino alla data dell’udienza partecipata. Ma tale disposizione non deroga al principio devolutivo: altro è la “richiesta” di sostituzione, che deve essere devoluta con specifico motivo e sorretta da deduzioni specifiche, altro il “consenso” all’esercizio d’ufficio del potere sostitutivo, esprimibile anche in termini generici (Sez. 4, n. 36657 del 2025; Sez. 2, n. 14168 del 2025; Sez. 2, n. 1188 del 2024, dep. 2025; Sez. 6, n. 9154 del 2025). Chi si limita al consenso non può dolersi del mancato esercizio, in via discrezionale, di un potere d’ufficio. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Implicazioni pratiche

Per la difesa la distinzione è operativa: se si vuole obbligare il giudice a pronunciarsi sulla pena sostitutiva, occorre una vera “richiesta”, devoluta con motivo specifico e deduzioni puntuali; il solo “consenso” espresso in udienza abilita il giudice all’esercizio d’ufficio del potere, ma non lo obbliga, e il suo silenzio non è censurabile. Sul versante probatorio, la sentenza conferma che la parola della vittima anziana, se vagliata con rigore e corroborata da riscontri esterni, è idonea a sorreggere la condanna per maltrattamenti.

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