Archiviazione per particolare tenuità: l’indagato può ricorrere solo per violazione di legge e deve dimostrare un interesse concreto (Cass. pen. 21679/2026)
Corte di Cassazione, Sezione II penale, sentenza n. 21679 del 15 maggio 2026, depositata l’11 giugno 2026 (R.G.N. 11330/2026) — Presidente Andrea Pellegrino, Relatrice Daniela Bifulco.
Il principio di diritto
L’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è impugnabile con ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. — non essendo previsto altro mezzo di impugnazione — e non per vizio di motivazione. Ai fini dell’ammissibilità, l’indagato deve dimostrare un interesse concreto e attuale alla rimozione del provvedimento, indicando il pregiudizio subìto: non basta il generico richiamo al carattere decisorio dell’archiviazione.
Il fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, rigettata l’opposizione dell’indagato, aveva disposto l’archiviazione per particolare tenuità del fatto in ordine al reato di cui all’art. 642 c.p. (fraudolento danneggiamento dei beni assicurati). L’indagato ricorreva chiedendo, in via principale, l’annullamento del provvedimento e una pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 530, comma 1, c.p.p. e, in subordine, l’annullamento con rinvio degli atti al Pubblico ministero.
La motivazione
Il ricorso è inammissibile per due ragioni. Anzitutto, pur eccependo formalmente la violazione dell’art. 111, comma 7, Cost., deduce in realtà un vizio di motivazione, non azionabile: l’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità è impugnabile in cassazione solo per violazione di legge (Sez. 5, n. 36468/2023, Tramo), e il ricorso non individua alcuna effettiva violazione — ad esempio del diritto al contraddittorio, che nella specie era stato garantito. In secondo luogo, difetta l’indicazione di un interesse concreto e attuale alla rimozione dell’archiviazione: il pregiudizio è dedotto in termini astratti e generici. Per inciso, la doglianza non si confronta con la convergenza delle risultanze investigative sulla responsabilità dell’indagato, unico soggetto interessato ad avvantaggiarsi della frode e unico detentore della documentazione originale poi alterata.
Esito: la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Implicazioni pratiche
L’indagato che si oppone all’archiviazione per particolare tenuità del fatto e poi ricorre in cassazione ha una strada stretta: solo la violazione di legge ex art. 111 Cost. — non l’illogicità o la carenza di motivazione — e a condizione di allegare un interesse concreto e attuale, con l’indicazione del pregiudizio effettivamente subìto. Chi mira al proscioglimento pieno nel merito deve dimostrare che il provvedimento gli arreca un danno reale e specifico, non limitarsi a invocare la natura decisoria dell’archiviazione.
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