Sopravvenuto difetto di interesse e soccombenza virtuale per carenza di prova di resistenza (TAR Puglia n. 536 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, successiva alla stipula del contratto di appalto, determina l’improcedibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a., senza che residui alcun interesse alla decisione di merito. La regolazione delle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, impone al giudice di valutare anche soltanto sommariamente la fondatezza della domanda, valorizzando i profili di inammissibilità già rilevati in sede cautelare. Nell’ipotesi in cui la prospettazione della ricorrente non sia assistita da adeguato fumus boni iuris, per il mancato superamento della cd. prova di resistenza rispetto all’operatore economico secondo classificato, la parte è condannata alla refusione delle spese processuali in favore di tutte le parti costituite.

Il Fatto

La società ricorrente, quarta graduata nella procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e di altri servizi complementari nel Comune di Sammichele di Bari (CIG B68A4AB6EE), impugnava l’aggiudicazione definitiva del 29 agosto 2025, pubblicata il successivo 4 settembre, chiedendo l’annullamento degli atti di gara, della proposta di aggiudicazione e dell’aggiudicazione stessa, nonché la declaratoria di nullità, inefficacia e illegittimità del contratto, ove medio tempore stipulato. La ricorrente contestava l’esito della gara, rivendicando il diritto ad essere aggiudicataria in esito all’esclusione del primo e del terzo classificato.

L’istanza cautelare veniva respinta dall’ordinanza della Sezione n. 371/2025 del 24 ottobre 2025, per carenza di fumus boni iuris, con contestuale fissazione dell’udienza di merito. In data 25 marzo 2026, la ricorrente depositava atto di dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, attesa l’avvenuta stipula del contratto di appalto, chiedendo la compensazione delle spese di lite; tutte le parti costituite insistevano invece per la condanna alle spese in applicazione del principio di soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a., in ragione della stipula del contratto successivamente all’instaurazione del giudizio. La dichiarazione della ricorrente, con la quale è venuto meno ogni interesse alla decisione di merito, ha reso non ulteriormente coltivabile la domanda di annullamento, senza che residuasse alcuna utilità concreta dalla definizione del giudizio nel merito.

Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, il Collegio ha applicato il principio di soccombenza virtuale, valorizzando i profili di inammissibilità del ricorso già rilevati in sede cautelare per difetto di interesse. Il giudice ha osservato che, rispetto all’operatore economico secondo classificato, la prospettazione della ricorrente in ordine al superamento della cd. prova di resistenza non era assistita da adeguato fumus boni iuris: la domanda di aggiudicazione presupponeva la dimostrazione che, esclusi i concorrenti precedenti, l’offerente sarebbe comunque risultato aggiudicatario, dimostrazione non fornita in termini di concreta spettanza del bene della vita.

La valutazione sommaria della fondatezza della domanda, pur limitata alla sola regolazione delle spese in esito alla declaratoria di improcedibilità, ha condotto alla condanna della ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore di ciascuna delle parti costituite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge per ogni parte. Il Collegio ha così disatteso la richiesta di compensazione formulata dalla ricorrente, ancorando la decisione alla soccombenza virtuale desumibile dall’infondatezza sostanziale della pretesa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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