Riconoscimento pluriclasse del titolo estero e obbligo di esame in concreto (TAR Lazio n. 894 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di riconoscimento di un titolo abilitativo all’insegnamento conseguito all’estero, richiesto per più classi di concorso, è illegittimo quando l’Amministrazione si limiti a rilevare l’impossibilità in linea di principio di un riconoscimento pluriclasse, senza svolgere l’esame in concreto delle competenze attestate dai diplomi. L’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007 e l’art. 51 della Direttiva 2005/36/CE impongono una valutazione comparativa effettiva dei percorsi formativi e delle esperienze professionali, non sostituibile da una motivazione di tipo formale. La decisione deve essere preceduta dalla comunicazione dei motivi ostativi e dal contraddittorio procedimentale, anche mediante richiesta di integrazione documentale. Il riconoscimento parziale resta astrattamente possibile, ma solo all’esito di tale istruttoria e con motivazione che ne dia conto.

Il Fatto

La ricorrente, docente in possesso di laurea conseguita presso un ateneo italiano, ha ottenuto in Romania un titolo professionalizzante abilitante all’insegnamento e ha chiesto al Ministero il riconoscimento per le classi di concorso A15, A31, A34, A50 e A60. L’istanza è stata accolta solo per la classe A34; con provvedimento prot. n. 14521 dell’8.4.2025 il Ministero ha respinto la domanda per le restanti classi. Il diniego si fonda su due argomenti: l’assenza di abilitazione specifica risultante dall’attestazione di conformità e, con valore assorbente, l’impossibilità di riconoscere in Italia qualifiche estere per più di una classe di concorso, in ossequio al principio di parità di trattamento.

La ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, lamentando l’omesso raffronto in concreto delle competenze, la lesione del legittimo affidamento, la violazione della Convenzione di Lisbona e del principio di proporzionalità, oltre al difetto di contraddittorio procedimentale. L’istanza cautelare è stata accolta. L’Amministrazione si è costituita contestando le pretese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della legittimità del diniego pluriclasse e individua il vizio assorbente nel modo in cui l’Amministrazione ha esercitato il proprio potere. Il Ministero, a fronte di un’istanza riferita a più classi, si è pronunciato su una sola di esse e ha opposto alle altre una ragione di carattere generale, fondata sull’impossibilità in principio del riconoscimento cumulativo.

Tale impostazione viola le prerogative procedimentali. L’Amministrazione non ha comunicato i motivi ostativi al riconoscimento né ha instaurato un contraddittorio, omettendo anche di acquisire chiarimenti o integrazioni sulle carenze documentali. Il modulo procedimentale è imposto dalla legge n. 241/1990 e dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, che non ammettono eccezioni per le domande riferite a più classi di concorso.

Il secondo profilo di illegittimità attiene al difetto di motivazione e di istruttoria. Trincerandosi dietro una ragione di tipo formale, il Ministero ha omesso l’esame in concreto delle competenze e delle conoscenze attestate dai diplomi, che la giurisprudenza amministrativa richiede anche nel caso di domanda pluriclasse. Il Collegio richiama sul punto l’adunanza plenaria n. 18/2022 e la sentenza n. 6089/2024, nonché un proprio precedente della Sezione Terza Bis n. 20657/2025, secondo cui il principio di parità di trattamento non può essere invocato come discriminazione alla rovescia per giustificare restrizioni all’applicazione del diritto dell’Unione.

Il Collegio chiarisce poi i confini della decisione. Un riconoscimento solo parziale non è precluso in assoluto: può essere legittimo quando il titolo estero risulti generico e faccia presumere una formazione limitata, e la misura risponde all’interesse pubblico alla specializzazione del corpo docente, purché sia proporzionata e non impedisca, a fronte di ulteriore attività formativa, l’acquisizione di altre classi. Nello stesso senso si richiamano la sentenza n. 9729/2024 e l’ordinanza n. 4012/2025.

Il ricorso è dunque accolto con assorbimento degli altri motivi e annullamento del provvedimento. In sede di riesame il Ministero dovrà svolgere nuova istruttoria e nuova motivazione sull’istanza, secondo la scansione procedimentale e i tempi dell’art. 51 della Direttiva 2005/36/CE, trasposta dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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