Conversione del rito dall’ottemperanza all’ordinario per azioni ambivalenti (TAR Puglia n. 535 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando il ricorso cumuli un’azione di ottemperanza e un’azione di annullamento, soggette a riti diversi, il giudice amministrativo, riconosciuta la natura ambivalente della domanda, deve disporre la conversione del rito ai sensi dell’art. 32 c.p.a. La conversione opera anche in sede di ottemperanza e comporta la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito, superando la fase camerale propria del giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’esecuzione di una sentenza del TAR Puglia, Sezione Seconda, che aveva definito il contenzioso sulla pianta organica delle farmacie del Comune di Polignano a Mare. I ricorrenti, titolari di sedi farmaceutiche nel medesimo comune, hanno proposto un ricorso per l’ottemperanza avverso la delibera comunale di conferma della pianta organica e gli atti connessi, deducendone la nullità per violazione del giudicato e, in via subordinata, chiedendone l’annullamento. Con successivi motivi aggiunti, hanno esteso l’impugnazione agli atti regionali di indizione del concorso straordinario per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti, nella parte in cui includevano la sede n. 5 del Comune di Polignano a Mare tra quelle disponibili.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente rilevato il carattere ambivalente del ricorso, che cumulava l’azione di ottemperanza ex artt. 112 e ss. c.p.a. con l’azione di annullamento degli atti amministrativi sopravvenuti all’emanazione della sentenza. Le due azioni, ha osservato il Collegio, sono soggette a riti diversi: quella di ottemperanza si svolge in camera di consiglio con decisione in forma semplificata, quella di annullamento richiede il rito ordinario e la trattazione in udienza pubblica.

Il cumulo di domande eterogenee ha pertanto imposto al giudice di attivare il meccanismo di conversione del rito previsto dall’art. 32 c.p.a., norma che attribuisce al giudice il potere-dovere di rendere omogeneo il rito applicabile quando l’erronea scelta della forma processuale non comporti il mutamento della giurisdizione. La conversione, operando d’ufficio, evita la regressione del procedimento e consente la definizione nel merito della controversia.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR Puglia ha disposto la conversione del rito e ha fissato per la trattazione del ricorso l’udienza pubblica del 23 febbraio 2027, demandando alla Segreteria gli adempimenti di competenza. La decisione assume rilievo sistematico perché conferma l’applicabilità dell’istituto anche al giudizio di ottemperanza, quando l’accertamento richieda l’esame di atti che si pongono in una relazione di continenza con il giudicato da eseguire.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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