Ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto e poteri del commissario ad acta (TAR Calabria n. 208 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ., assume valore di cosa giudicata e costituisce titolo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Nel rito dell’ottemperanza l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del giudicato grava sull’amministrazione intimata. Il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo non può invocare l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa quali cause legittime di impedimento: deve porre in essere ogni iniziativa necessaria, comprese l’allocazione della posta in bilancio e le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, per assicurare la completa soddisfazione del credito accertato.

Il Fatto

La banca ricorrente ha agito davanti al TAR Calabria per ottenere l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 291/2018 del 10.07.2018, emesso dal Tribunale di Locri, con il quale il Comune intimato era stato condannato al pagamento di una somma a titolo di sorte capitale, oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 e spese processuali. Il titolo, non opposto, era divenuto definitivamente esecutivo per effetto del decreto di esecutorietà del 19.02.2019 ed era stato notificato in forma esecutiva al Comune il 16.07.2019, con conseguente decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le esecuzioni contro gli enti pubblici non economici.

L’amministrazione intimata, regolarmente evocata all’indirizzo PEC estratto dall’elenco IPA, non si è costituita e non ha dimostrato di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal consolidato indirizzo secondo cui il decreto ingiuntivo non opposto ha valore di cosa giudicata anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza, purché dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ.. Il Collegio richiama in proposito Cons. Stato, sez. III, n. 2894 del 2014, sez. V, n. 5045 del 2011 e n. 1301 del 2007, sez. IV, n. 6318 del 2007 e n. 7840 del 2003, nonché Cass., sez. III, n. 2083 del 2002 e sez. I, n. 8026 del 2000.

Nel caso concreto il titolo azionato è divenuto definitivamente esecutivo in forza del decreto di esecutorietà del 19.02.2019, che dà conto della mancata proposizione dell’opposizione nel termine. Il titolo è stato munito di formula esecutiva il 10.07.2019 e notificato al Comune il 16.07.2019, data dalla quale è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni.

La Corte rileva quindi che l’amministrazione intimata non ha fornito la prova, su di essa gravante, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Sul punto richiama il principio di cui a Cass. SS.UU. n. 13533 del 2001, che distribuisce l’onere probatorio dell’avvenuto adempimento in capo al debitore.

Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. Il Tribunale ordina all’ente di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di inutile scadenza del termine, nomina commissario ad acta il Segretario Comunale di altro Comune, con l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta della parte creditrice.

Il Collegio precisa i contenuti del mandato commissariale: allocazione della somma in bilancio ove manchi lo stanziamento, espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, reperimento materiale delle somme. L’esaurimento dei fondi di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Il compenso commissariale sarà determinato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a carico del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *