Accesso agli atti e interesse strumentale alla difesa (TAR Puglia n. 516 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-rifiuto serbato dalla pubblica amministrazione su un’istanza di accesso ai documenti amministrativi è illegittimo quando l’istante sia portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. Tale interesse sussiste anche in capo al conduttore di un immobile che richieda copia della S.C.I.A. in sanatoria presentata dal proprietario, ove la documentazione sia strumentale e propedeutica alla tutela difensiva in un giudizio promosso avverso l’ordinanza di demolizione delle opere. La mancata costituzione dell’amministrazione e del controinteressato, pur non integrando gli effetti della non contestazione, costituisce un significativo elemento indiziante dell’insussistenza di ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi solo nei casi e nei limiti stabiliti dall’art. 24 legge n. 241/1990 e devono essere motivati.

Il Fatto

Il ricorrente, conduttore di un immobile di proprietà del controinteressato, aveva ricevuto insieme a quest’ultimo la notifica di un’ordinanza comunale di ripristino dello stato dei luoghi per opere edilizie eseguite in assenza di titolo abilitativo, ai sensi dell’art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. L’ordinanza era stata impugnata dal proprietario dinanzi al TAR.

Avendo appreso che solo alcune opere erano state rimosse e che il proprietario aveva presentato una S.C.I.A. in sanatoria, il conduttore presentava istanza di accesso per ottenere copia della predetta segnalazione, al fine di valutare la legittimità dell’azione amministrativa e di tutelare la propria posizione. Non avendo ricevuto riscontro, proponeva ricorso avverso il silenzio-rifiuto, chiedendo l’accertamento del diritto all’accesso e l’ordine di esibizione.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha premesso che l’accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell’attività amministrativa, finalizzato a favorire la partecipazione dei cittadini e ad assicurare imparzialità e trasparenza, e che sono accessibili tutti i documenti detenuti da una pubblica amministrazione, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

Ha quindi verificato la sussistenza del requisito dell’interesse diretto, concreto e attuale in capo al ricorrente. Il collegamento tra la posizione del conduttore, destinatario dell’ordinanza di demolizione unitamente al proprietario, e la documentazione richiesta rende l’accesso strumentale alla tutela difensiva nei giudizi instaurati avverso i provvedimenti repressivi. La Corte ha valorizzato la circostanza che l’istanza fosse stata proposta anche a mezzo del difensore munito di procura specifica.

Quanto alla mancata costituzione del Comune, il Collegio ha precisato che essa non determina l’applicazione del principio di non contestazione, ma costituisce comunque un significativo elemento indiziante dell’assenza di ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza. Analogamente, la mancata opposizione del controinteressato, pur non impedendo l’accoglimento del ricorso, è stata valutata nel senso dell’insussistenza di un pregiudizio concreto derivante dall’accesso.

Il TAR ha infine richiamato il principio per cui la tutela di legittimità si estende alla cognizione delle ipotesi di inerzia dell’amministrazione, la quale ha il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2 legge n. 241/1990. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso, ai sensi dell’art. 25, comma 3, legge n. 241/1990, sono ammessi solo nei casi e nei limiti stabiliti dall’art. 24 e devono essere motivati. Nel caso di specie, il diniego implicito è privo di qualsivoglia giustificazione.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del silenzio-rifiuto, accertamento del diritto della ricorrente ad accedere agli atti e ordine al Comune di esibire e rilasciare copia della documentazione richiesta. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e compensate nei confronti del controinteressato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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