Inottemperanza sentenza Carta docente nomina commissario e no penalità mora (TAR Lombardia n. 621 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che condanna l’Amministrazione all’erogazione della Carta docente è titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza, ex art. 112 cod. proc. amm. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, senza prova dell’integrale esecuzione, il ricorso va accolto e si nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta quando l’esiguità del debito e la natura pubblica delle funzioni commissariali rendono la misura eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.

Il Fatto

La ricorrente, docente presso istituti scolastici, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, con sentenza del 22 maggio 2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la Carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per l’importo di € 500,00 annui e € 2.500,00 complessivi.

La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 3 luglio 2025, ed è stata notificata all’Amministrazione il 24 settembre 2024. Poiché l’Amministrazione è rimasta inerte, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza il 17 luglio 2025, chiedendo l’erogazione delle somme, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica delle condizioni dell’azione esecutiva. La sentenza del giudice del lavoro è titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 cod. proc. cpc., in quanto dotata di attestazione di conformità, e risulta passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni dell’art. 324 c.p.c., come dichiarato dal Cancelliere il 3 luglio 2025.

La notifica del titolo è avvenuta il 24 settembre 2024. Alla data di proposizione del ricorso era dunque trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo tra la notifica del titolo e l’esecuzione giudiziale. La Corte richiama, sul punto, Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309.

Mancando la prova, da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta integrale esecuzione, il ricorso va accolto. Il Ministero deve erogare l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico dal 2018/2019 al 2022/2023, per € 2.500,00 complessivi, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza.

Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore, trascorso il termine assegnato, e provvederà entro i successivi 120 giorni. L’attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa, sicché non è dovuto alcun compenso.

Quanto alla richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., essa non può essere accolta: l’esiguità del debito rende la misura eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, oltre oneri, con rifusione del contributo unificato e pagamento diretto al difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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