Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulle differenze retributive (TAR Campania n. 3240 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., il creditore del titolo esecutivo può ottenere la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario che abbia accertato il diritto alle differenze retributive. L’accoglimento presuppone il passaggio in giudicato del titolo e l’infruttuoso decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996. L’ordine di esecuzione non può però estendersi alla parte del titolo relativa alle spese di lite quando il difensore antistatario, autonomo titolare del credito, non abbia proposto in proprio il ricorso per l’ottemperanza.

Il Fatto

Con la sentenza n. 3511/2021 la Corte d’Appello di Napoli, sezione lavoro, rigettando l’appello principale e quello incidentale, aveva confermato la decisione del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro. Il giudice aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto al trattamento stipendiale corrispondente all’inquadramento a tempo indeterminato, con condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive calcolate cumulando i diversi periodi lavorati, oltre interessi e con detrazione dell’eventuale maggior danno da rivalutazione.

In mancanza di adempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo l’assegnazione di un termine all’Amministrazione e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. La documentazione versata in atti comprova il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’Appello, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine previsto dalla normativa sull’esecuzione del giudicato. Sussistono pertanto tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.

Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, succeduto al MIUR, di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione all’integrale esecuzione del titolo azionato.

L’ordine di ottemperanza è stato però escluso con riguardo alla parte del titolo riferita alle spese di lite. Il Collegio ha osservato che il difensore antistatario è titolare, per ciò solo, di un autonomo titolo di credito, distinto e ulteriore rispetto alla posizione del proprio assistito. Poiché il ricorso per l’ottemperanza è stato proposto dalla sola parte assistita e non anche dal difensore, il comando del giudice non può estendersi a quella voce. Sul punto la decisione richiama i precedenti Cass. civ. Sez. III n. 27041 del 12.11.2008 e n. 21070 dell’1.10.2009.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Tribunale ha designato sin d’ora il Commissario ad acta, con facoltà di delega all’interno della propria struttura. Il Commissario provvederà, ricevuta dalla ricorrente la comunicazione della perdurante inerzia dell’Amministrazione, al compimento degli atti necessari all’esecuzione, entro il termine fissato in motivazione. Il compenso commissariale, qualora dovuto, è posto a carico del Ministero e liquidato nel dispositivo.

Le spese di giudizio, comprensive degli onorari per gli atti successivi alla sentenza funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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